Licenziamento collettivo per cessazione di attività: sono necessarie le comunicazioni all'url?
28 Gennaio 2019
Licenziamento collettivo per cessazione di attività: vi sono conseguenze qualora il datore non proceda, entro i termini stabiliti, alle comunicazioni di cui all'art. 4 comma 9, l. n. 223 del 1991?
In base a quanto disposto dall'art. 4, comma 9,l.n. 223 del 1991, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'URL l'elenco dei lavoratori licenziati entro un deterimanto termine dalla comunicazione agli stessi del recesso.
La violazione di tale termine, sebbene non sia finalizzato alla tutela dei dipendenti quanto, piuttosto, a garantire il controllo sindacale sulla correttezza della effettiva scelta datoriale, determina l'illegittimità dei licenziamenti e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.
Tale conclusione viene fondata sull'espresso richiamo all'articolo prefato da parte dell'art. 24, l. n. 223 del 1991, il quale consente di porre sul medesimo piano le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività e quelle per riduzione/trasformazione di attività o di lavoro, a nulla rilevando che la procedura coinvolga o meno l'intero personale.
Cfr. Cass., sez. lav., 4 gennaio 2019, n. n. 89. |