Bollo auto: silenzio-assenso sulla richiesta di esenzione equivale ad accoglimento della domanda

La Redazione
28 Gennaio 2019

Il silenzio-assenso formatosi ex art. 20 L. n. 241/1990 come modificato dall'art. 3 comma 6-ter della L. n. 80/2005, sulla richiesta di esenzione dalla tassa automobilistica indirizzata all'Agenzia delle Entrate e regolarmente...

Il silenzio-assenso formatosi ex art. 20 L. n. 241/1990 come modificato dall'art. 3 comma 6-ter della L. n. 80/2005, sulla richiesta di esenzione dalla tassa automobilistica indirizzata all'Agenzia delle Entrate e regolarmente documentata dai certificati rilasciati dalla A.S.L., equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Pertanto, l'iscrizione a ruolo della tassa tempestivamente impugnata deve considerarsi illegittima e, dunque, deve essere annullata.

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