Bollo auto: silenzio-assenso sulla richiesta di esenzione equivale ad accoglimento della domanda
28 Gennaio 2019
Il silenzio-assenso formatosi ex art. 20 L. n. 241/1990 come modificato dall'art. 3 comma 6-ter della L. n. 80/2005, sulla richiesta di esenzione dalla tassa automobilistica indirizzata all'Agenzia delle Entrate e regolarmente documentata dai certificati rilasciati dalla A.S.L., equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Pertanto, l'iscrizione a ruolo della tassa tempestivamente impugnata deve considerarsi illegittima e, dunque, deve essere annullata. |