Interruzione di servizio telefonico e liquidazione equitativa del danno

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2019

La valutazione equitativa è subordinata all'accertamento di un danno risarcibile certo, non meramente eventuale o ipotetico e alla circostanza di estrema difficoltà o impossibilità di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla quantificazione e non all'individuazione del danno.

IL CASO La Corte d'appello di Napoli riforma parzialmente la pronuncia del giudice di prime cure e rigetta la domanda avanzata da una società volta ad accertare l' inadempimento del contratto di somministrazione per erroneo addebitamento di traffico telefonico e ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla stessa per l'illegittima disattivazione dell'utenza da parte di Telecom. La società ricorre dunque in Cassazione con un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226, 1218, 1366, 1375 c.c. e 115 c.p.c.

In particolare la società ritiene erroneo il rigetto da parte della corte territoriale dopo aver accertato l'inadempimento della compagnia telefonica ritendo di non aver ricevuto idonei criteri per ricorrere alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

I PRINCIPI CONSOLIDATI IN TEMA DI VALUTAZIONE EQUITATIVA La Cassazione ritiene fondato il ricorso e dichiara che è giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per determinare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, «quella che l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» (ex multis, Cass. civ. n. 12408/2011), la valutazione equitativa è subordinata all'accertamento di un danno risarcibile certo, non meramente eventuale o ipotetico (Cass. civ. n. 15478/2014) e alla circostanza di estrema difficoltà o impossibilità di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla quantificazione e non all'individuazione del danno (ex multis, Cass. civ. n. 11368/2010).

IL POTERE DI LIQUIDARE IN VIA EQUITATIVA Ricorda la Corte che la valutazione deve essere effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, oltre che alla rilevanza economica del danno «alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione». Il potere di liquidare in via equitativa discende dell'art. 115 c.p.c. e rientra nella discrezionalità del giudice di merito senza necessità di richiesta giudiziale: il giudizio sarà caratterizzato dall'”equità giudiziale correttiva od integrativa”; l'unico limite sarà non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno (Cass. civ., n. 25094/2017). Affinché la valutazione equitativa non risulti arbitraria, il giudice deve spiegare le ragioni del processo logico sulle quali è fondata, indicandone i criteri.

CASSAZIONE CON RINVIO Nel caso di specie, la Cassazione dichiara che la Corte di merito non ha considerato tali principi, nonostante la ricorrente avesse allegato e provato l'illecita disattivazione del servizio per oltre otto mesi, con oggettiva ridotta reperibilità da parte dei proprio clienti fornitori e quindi con diminuzione della propria capacità lavorativa. Tali elementi, conclude la Suprema Corte, dovevano invece assumere rilievo ai fini della valutazione equitativa del danno secondo l'id quorum plerumque accidit. La Corte cassa dunque il ricorso con rinvio alla Corte territoriale di Napoli, in diversa composizione.

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