Le proposte di modifica al regime di distribuibilità di utili e riserve per i soggetti IAS/IFRS

29 Gennaio 2019

Con l'inserimento dell'art. 2-bis al testo del D.L. 135/2018, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per la sua conversione in legge, si introducono alcune modifiche all'attuale regime di distribuzione di utili e riserve per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (c.d. “soggetti IAS adopter”).
Premessa

Con l'inserimento dell'art. 2-bis al testo del D.L. n. 135/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, c.d. Decreto Semplificazioni 2019 (pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 290, del 14 dicembre 2018) attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per la sua conversione in legge, si introducono alcune modifiche all'attuale regime di distribuzione di utili e riserve per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (c.d. “soggetti IAS adopter”).

La determinazione e l'indisponibilità di utili e riserve

L'art. 2-bis, di cui all'emendamento 2.0.3 del testo del decreto legge, incide sulla disciplina di attuazione dei principi contabili internazionali, riformulando i criteri di determinazione dell'ammontare di utili d'esercizio e di riserve dei quali non è consentita la distribuzione.

Il nuovo regime di movimentazione e di indisponibilità previsto per le riserve in misura delle quali non possono essere distribuiti utili d'esercizio viene inoltre applicato alle riserve relative alle attività e passività valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva.

Le disposizioni in esame si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

In tema si rammenta che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata sul SO n. 62 relativo alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1070) l'introduzione dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 38/2005 prevedendo che i soggetti di cui all'art. 2 del decreto, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, hanno la facoltà e non più l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Passando all'analisi in dettaglio delle modifiche proposte all'attuale regime di distribuibilità di utili e riserve, il comma 1 dell'art. 2-bis in esame modifica l'art. 6 del decreto legislativo n. 38 del 2005 (recante “Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali”) come di seguito descritto.

Per gli utili (comma 1, lettera a)), il limite corrisponde alla misura delle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, nelle quali non sono tutta via incluse quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto. Con la modifica proposta, si chiarisce che le plusvalenze riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione che non concorrono alla misura degli utili non distribuibili possono essere considerate tali se risultanti dal bilancio. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), devono essere iscritti in una riserva indisponibile.

Per le riserve (comma 1, lettera b)), si viene a prevedere un nuovo criterio di misura dell'ammontare in relazione al quale non possono essere distribuiti utili d'esercizio. Più in particolare, si tratta delle riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva.

Un ulteriore criterio per la determinazione delle riserve viene disposto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 6 d.lgs. n. 38/2005, inserito dal comma 1, lettera c) dell'emendamento in esame. Tale novella dispone che le riserve di cui al citato comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate e laddove assumano importo negativo, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione degli artt. 2446 (che disciplina la riduzione del capitale per perdite) e 2447 c.c. (che disciplina il caso in cui dalla riduzione del capitale per perdite lo stesso risulti inferiore all'ammontare minimo fissato dalla legge).

Il comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 38 del 2005 detta ulteriori disposizioni sulle riserve di cui al comma 1, lettera b), stabilendo che le stesse sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti da una serie di articoli del Codice Civile. Fra questi, (2350, comma 3, 2357, comma 1, 2359-bis, comma 1, 2432, 2478-bis, comma 4) si viene a sostituire il riferimento al terzo comma dell'art. 2358, con quello al sesto comma, ai sensi del quale l'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite nell'ambito delle operazioni su azioni proprie disciplinate dall'art. 2358 non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'art. 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite deve essere iscritta al passivo del bilancio (comma 1, lettera d) dell'emendamento in esame).

L'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 38/2005 prevede, infine, che la riserva indisponibile costituita capitalizzando gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a) possa essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso, essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. Con la modifica proposta, tale disciplina viene pertanto estesa alle riserve di cui al comma 1, lettera b), in misura delle quali non possono essere distribuiti utili d'esercizio (comma 1, lettera e) dell'emendamento in esame).

Il comma 2 dell'art. 2-bis in esame modifica l'art. 7 del citato decreto legislativo, il quale dispone la disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. Ai sensi del comma 2, come riformulato dall'emendamento in esame, il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per riserve di cui all'art. 6 comma 1, lettera b), in misura delle quali non possono essere distribuiti utili d'esercizio, è applicabile anche alle riserve da valutazione relative alle attività e passività valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva.

Le proposte di modifica

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra l'attuale normativa e le modifiche proposte alla stessa:

Versione attuale

Proposte di modifica

Art. 6

Distribuzione di utili e riserve

Art. 6

Distribuzione di utili e riserve

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:

a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività.

2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.

5. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:

a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal bilancio e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva.

2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Laddove le riserve di cui al comma 1, lettera b), assumano importo negativo, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, primo comma, e 2447, primo comma, del codice civile.

4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.

5. Le riserve dì cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.

6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Art. 7

Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali

Art. 7

Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali

1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.

4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.

5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili.

6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le riserve da valutazione relative alle attività e passività valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.

4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.

5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili.

6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

Contabilità: estensione della deroga agli obblighi di trascrizione

Sempre in materia di contabilità, l'art. 3-bis, introdotto con l'emendamento 3.0.146, prevede l'estensione a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici della deroga riguardante gli obblighi di trascrizione su supporto cartaceo allorquando i dati risultino aggiornati su appositi supporti magnetici. In particolare, l'emendamento stabilisce l'estensione della deroga disposta dall'art. 7, comma 4-quater, d.l. n. 357/1994 a qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, in luogo dei soli registri delle fatture e degli acquisti. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Pertanto, al comma 4-quater dell'art. 7 d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici" verrebbero sostituite dalle seguenti: "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto".

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