La formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita
30 Gennaio 2019
Il quadro normativo e la sua evoluzione
L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. - modificato dall'art. 5-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, aggiunto, in sede di conversione, dalla l. 30.6.2016, n. 119 - ha innovato la disciplina della formazione degli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle espropriazioni forzate immobiliari (e di beni mobili registrati, stante il richiamo di cui all'art. 169-ter disp. att. c.p.c.). L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. venne inserito fra le disposizioni di attuazione del codice di rito dall'art. 9, l. 3 agosto 1998, n. 302, che introdusse nel nostro ordinamento l'istituto della delega delle vendite forzate, prevista originariamente a favore dei soli notai. Nella sua primitiva versione la norma prevedeva che gli elenchi dei notai «disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili» fossero comunicati, per ogni circondario, al presidente del Tribunale dal Consiglio notarile distrettuale. La competenza sulla formazione degli elenchi era quindi riservata al Consiglio notarile e il Presidente del Tribunale non aveva altro compito che quello della mera presa d'atto di tale elencazione. L'art. 591-bis c.p.c., anch'esso introdotto dalla citata l. n. 302/1998 (art. 3, comma 1) non ancorava la delega delle operazioni di vendita all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 179-ter. Conseguentemente, si era opinato – in forza della obbligatorietà del ministero notarile (art. 27, l. 16 febbraio 1913, n. 89) e del potere giudiziale di conferimento degli incarichi ad ausiliari non iscritti ad alcun albo (art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.) - che l'iscrizione nell'elenco non costituisse una condizione di validità della delega. L'art. 179-ter fu emendato, poi, dall'art. 2, comma 3, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, modificato ancora dall'art. 1, comma 5, lett. f), n. 1), l. 28 dicembre 2005, n. 263. Scopo della innovazione era, in primis, l'aggiornamento della norma alla estensione del novero dei professionisti delegabili alle operazioni di vendita. Ai notai, infatti, vennero aggiunti gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Nel contempo, però, la modifica introduceva un primo sistema di controllo, in origine inesistente, sulla formazione degli elenchi dei professionisti “disponibili”. Gli elenchi, formati dai Consigli degli ordini professionali interessati (con l'esclusione dei notai, stante la loro specifica competenza in materia di trasferimenti immobiliari) sulla base delle dichiarazioni di disponibilità dei singoli professionisti, dovevano essere comunicati ogni triennio al presidente del Tribunale e corredati di schede – formate e sottoscritte dal singolo professionista - esplicative delle specifiche esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive ordinarie e concorsuali. La formazione definitiva dell'elenco – costituito dall'assemblaggio degli elenchi inviati dai Consigli - veniva, però, riservata al presidente del Tribunale, che ne curava la trasmissione ai giudici dell'esecuzione, unitamente alle schede informative. La predisposizione degli elenchi da parte dei Consigli assumeva così un valore di proposta rivolta al presidente del Tribunale, cui veniva riservato un controllo, sia pure di mera legittimità, sulla iscrivibilità del professionista nell'elenco da trasmettere ai giudici delle esecuzioni. Era previsto anche un sistema di controllo repressivo (in origine assente), sempre affidato al presidente del Tribunale, consistente nella cancellazione dall'elenco del professionista cui la delega fosse stata revocata per il mancato rispetto dei termini e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-bis, comma 1, c.p.c.. Cancellazione che aveva un effetto inibitorio di un nuovo inserimento del medesimo professionista nell'elenco del triennio in corso e del triennio successivo. Nel contempo, venne modificato l'art. 591-bis c.p.c., con l'introduzione di un inciso che faceva assurgere l'iscrizione negli elenchi in questione a condizione per il conferimento della delega. Dal che se ne dedusse che la novella del 2005-2006 aveva attribuito alla iscrizione negli elenchi un valore di pubblicità costitutiva, con conseguente nullità della delega delle operazioni di vendita a professionista non iscritto. Infine, con la modifica da ultimo introdotta con la l. n. 119/2016, il sistema di controllo della specifica esperienza si è ulteriormente affinato, prevedendosi che all'elenco possano essere iscritti solo quei professionisti che abbiano dimostrato di avere assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia (art. 179-ter, comma 1). L'elenco viene formato e tenuto da una Commissione istituita presso ogni Corte di appello, la cui costituzione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal decreto ministeriale suddetto (art. 179-ter, comma 2). L'art. 179-ter, comma 3, parla di elenco, al singolare, formato dalla Commissione distrettuale. Elenco, a sua volta, formato, dalla sommatoria degli elenchi circondariali, riferibili a ciascun Tribunale del distretto (arg. ex art. 179-ter, comma 1). Le linee guida dei programmi dei corsi di formazioni dei professionisti vengono elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura, sentiti i Consigli professionali interessati (art. 179-ter, comma 4). La Commissione vigila sugli iscritti, ne valuta le domande di iscrizione e provvede alla loro eventuale cancellazione (art. 179-ter, comma 3); anche tenendo conto dei rapporti riepilogativi, periodici e finali, redatti dal delegato sull'attività svolta, e dei motivi della revoca dell'incarico (art. 179-ter, comma 4). Viene quindi a cessare il potere del presidente del Tribunale in tema sia di formazione dell'elenco che di cancellazione repressiva degli iscritti. Cancellazione che può avere, teoricamente, la durata temporale massima di un sessennio, ove venisse adottata nel momento iniziale del triennio di iscrizione (art. 179-ter, u.c., ultimo periodo). Infine, è stato attenuato il nesso obbligatorio fra iscrizione e delega, essendo possibile, con analitica motivazione nel provvedimento di conferimento dell'incarico, in presenza di speciali ragioni, rilasciare la delega anche a favore di professionista non iscritto (art. 179-ter, comma 5). Trattasi di disposizione sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 22 disp. att. c.p.c., in tema di nomina di consulente tecnico non iscritto all'albo istituito presso il Tribunale. Non è espressamente previsto un obbligo di audizione preventiva del presidente del Tribunale, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione decida di conferire l'incarico a professionista non iscritto, come invece stabilito dall'art. 22, comma 3, disp. att. c.p.c.. Peraltro, il richiamo che l'art. 179 ter, comma 5, compie agli artt. 13 e seguenti disp. att. c.p.c., in quanto compatibili, induce a ritenere necessario tale adempimento. Fermo restando che l'eventuale mancata audizione del presidente può comportare solo una reazione di carattere disciplinare nei confronti del giudice che abbia conferito l'incarico a professionista non iscritto, come si desume anche dal tenore letterale dell'art. 61, comma 2, c.p.c., considerato di carattere non cogente dal costante orientamento di legittimità (Cass. civ. 7 febbraio 1983, n. 1025; Cass. civ. 17 ottobre 1974, n. 2908; Cass. civ., 18 ottobre 1974, n. 2923; Cass. civ., 9 aprile 1971, n. 1054; Cass. civ., 30 maggio 1963, n. 1465). Ne consegue che non può più parlarsi di nullità dell'ordinanza di vendita che conferisce la delega a soggetto non iscritto all'elenco dei professionisti delegati, avendo assunto la violazione unicamente carattere disciplinare. Siccome l'operatività del comma 5 dell'art. 179-ter non è legata all'emanazione del decreto ministeriale attuativo, la conclusione sul venir meno della nullità è valida per le deleghe conferite dall'entrata in vigore della norma (3 luglio 2016). Pur non essendo più prevista a pena di nullità, la violazione dell'obbligo di conferimento dell'incarico a professionista iscritto – senza apposito provvedimento motivato – è comunque deducibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo tale rimedio concepito non per i soli casi di nullità, ma anche per quelli di inopportunità o incongruenza dell'atto (Cass. civ., 19 agosto 2003, n. 12120; Cass. civ., 11 febbraio 1999, n. 1150; Cass. civ., 21 aprile 1997, n. 3427; Cass. civ., 28 maggio 1992, n. 6442). È invece rimasto fermo, in capo al presidente del Tribunale, il compito di vigilare sulla equa distribuzione degli incarichi ai professionisti iscritti nell'elenco, prevista dall'art. 179-quater disp. att. c.p.c., con disposizione analoga a quella di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. Ciò si comprende, trattandosi di un tipico potere di vigilanza sul trasparente esercizio delle funzioni giudiziarie, rimesso al dirigente dell'ufficio di appartenenza del giudice dell'esecuzione (art. 47-quater, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
La Circolare ministeriale 11 gennaio 2018
L'art. 5-bis, comma 5, d.l. 59/2016, cit., stabiliva che il decreto ministeriale attuativo venisse emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 119/2016 (vale a dire entro il 31 agosto 2016). Nel mentre, si sarebbe dovuto applicare l'art. 179-ter nel testo previgente, fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto. Pertanto, nell'intento del legislatore del 2016, la piena attuazione dell'art. 179-ter sarebbe dovuta avvenire, al più tardi, il 1° settembre 2017. A tutt'oggi il decreto attuativo non è stato emanato e, pertanto la Direzione generale della giustizia civile ha disciplinato con la Circolare 11 gennaio 2018, nelle more, la formazione degli elenchi dei professionisti delegabili. In forza della Circolare è possibile effettuare nuove iscrizioni, pur in assenza del decreto attuativo, stante il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo sistema. In altre parole, la mancata emissione del decreto attuativo non può costituire un fattore di blocco delle nuove iscrizioni e dell'adeguamento dell'elenco già esistente, non essendo ancora operative le Commissioni con competenza distrettuale. Sino al dodicesimo mese successivo all'emanazione del futuro decreto ministeriale attuativo, pertanto, permarrà il potere del presidente del Tribunale sulla formazione dell'elenco e sulla cancellazione del professionista delegato. La Circolare ricorda poi che, una volta emesso il decreto attuativo – e divenuto questo operativo, essendo trascorsi i dodici mesi di vacatio previsti dalla norma – sia i professionisti iscritti nel regime provvisorio ora descritto, sia quelli già precedentemente iscritti, per essere nuovamente delegati, dovranno sottoporsi al vaglio delle Commissioni distrettuali e alle iscrizioni negli elenchi tenuti in base al novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c. In altre parole, al momento della scadenza triennale, il controllo per il rinnovo dell'iscrizione sarà condotto in forza di quanto stabilito dal novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c., anche per quei professionisti già inseriti negli elenchi secondo il sistema previgente. Pertanto, supponendo che, alla data odierna, venisse emesso il decreto ministeriale attuativo, una volta trascorsi i dodici mesi di attesa dei quali si è detto, la formazione dell'elenco non potrà prescindere dall'assolvimento degli obblighi formativi di cui al novellato art. 179-ter. Vi è da chiedersi, ora, quale durata abbia l'iscrizione negli elenchi formati, in base al nuovo testo dell'art. 179-ter, dalla Commissione distrettuale. Sebbene la norma non si esprima in proposito, il riferimento compiuto, nell'ultimo comma, al divieto di reinserimento dei professionisti cancellati nel triennio in corso e nel triennio successivo, lascia intendere che l'iscrizione abbia un'efficacia temporale triennale, come nel sistema di cui al testo precedente dell'art. 179-ter. Il carattere non permanente dell'iscrizione è confermato anche dagli obblighi di formazione periodica, menzionati nel primo comma dell'art. 179-ter, ai fini della conferma dell'iscrizione. Obblighi privi di senso se al loro adempimento non fosse condizionata la permanenza nell'elenco.
Conclusioni
La formazione dell'elenco dei professionisti delegabili alle operazioni di vendita era dapprima basata su una semplice dichiarazione di disponibilità del notaio, in origine unico professionista contemplato dagli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.. Nel 2006, con l'allargamento della delega ad ulteriori figure professionali, si era introdotto un sistema tendente a responsabilizzare il professionista, tenuto ad allegare alla propria dichiarazione di disponibilità un curriculum informativo delle proprie esperienze. Peraltro, non essendo previsto un effettivo controllo, né da parte dei consigli professionali, né da parte del presidente formatore dell'elenco definitivo, sulla effettività della specifica preparazione, l'inserimento del professionista nell'elenco era rimasto sostanzialmente affidato alla completezza documentale e alla regolarità formale dell'iniziativa del richiedente. Il sistema disegnato dal nuovo testo dell'art. 179-ter, pur prevedendo un obbligo di formazione, anche periodica, in capo al professionista (ivi compresi i notai) interessato all'iscrizione, non impone alcun controllo, da parte delle istituende Commissioni distrettuali, diverso da quello dell'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo. Né appare possibile, in difetto di previsione normativa, introdurre un sistema di vaglio, successivo alla frequentazione dei corsi di formazione, dell'effettiva preparazione dei professionisti richiedenti. In sostanza, non pare che il sistema di prossima vigenza possa garantire un controllo effettivo sulla specifica attitudine del professionista richiedente al corretto esercizio della delega delle operazioni di vendita.
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