Sorpasso in prossimità di una curva: rapporto di specialità o di concorso formale con la circolazione contromano?

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2019

L'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con invasione della corsia opposta realizza sia la fattispecie di sorpasso vietato, quanto quella di circolazione contromano, sul presupposto che tra le due violazioni sussiste un rapporto di concorso formale, e non di specialità.

IL CASO Un automobilista effettua una pericolosa manovra di sorpasso, superando in prossimità di una curva il veicolo davanti a lui, invadendo la corsia opposta. I Carabinieri, rilevando tale sorpasso, accertano la violazione dell'art. 143, comma 12, c.d.s. e comminano al conducente sia la sanzione amministrativa che la sospensione della patente per 30 gg. Il conducente ricorre dinnanzi al Gip per chiedere l'annullamento del verbale di contestazione , ma la sua domanda viene respinta. La Corte d'appello invece, successivamente adita, riforma totalmente la decisione del giudice di prime cure accogliendo il gravame e riformulando il verbale, riscontrando nel precedente un vizio tale da non comportare la nullità dello stesso ma una riforma dell'entità della sanzione. Il conducente aveva denunciato che, essendo l'illecito a lui ascritto definito come “sorpasso in contromano”, la cornice normativa doveva essere quella dell'art. 148 c.d.s.

CONCORSO FORMALE O RAPPORTO DI SPECIALITÀ? Il Ministero dell'interno ricorre per la Cassazione della sentenza lamentando che il Tribunale non avesse considerato che la manovra di sorpasso in prossimità di una curva con invasione della corsia opposta realizza sia la fattispecie di sorpasso vietato che di circolazione contromano, sussistendo tra le due violazioni un concorso formale e non un rapporto di specialità.

IL SORPASSO SECONDO LA GIURISPRUDENZA La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso e richiama il precedente di Cass. civ. n. 21083/2006, ricordando che la manovra di sorpasso, se finalizzata a sveltire il traffico e ad evitare intralci alla circolazione, è sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificatamente previste dall'art. 148 c.d.s., e che tale manovra non comporta necessariamente l'invasione della corsia opposta. Il divieto di sorpasso in prossimità/corrispondenza di una curva, dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità si pone come fine la prevenzione del «non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte di carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività» (Cass. pen. n. 1566/1983).

VIOLAZIONI IN RAPPORTO DI CONCORSO FORMALE La Corte ribadisce infine che l'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con invasione della corsia opposta realizza sia la fattispecie di sorpasso vietato quanto quella di circolazione contromano, sul presupposto che tra le due violazioni sussiste un rapporto di concorso formale, e non di specialità.

VERBALE CORRETTO Nella fattispecie concreta, dunque, il verbale di contestazione era corretto. La sanzione prevista per violazione dell'art. 143 c.d.s., uguale a quella prevista dall'art. 148 c.d.s, avrebbe potuto essere aumentata fino al triplo secondo la Corte, ma ciò rimane coperto dalla forza del giudicato, non essendo stato rilevato nel giudizio di merito.

La Cassazione accoglie dunque il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato.

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