Accise: le irregolarità formali dei consumi di energia non sono ostative alla fruizione di esenzioni/agevolazioni

La Redazione
30 Gennaio 2019

Il termine del giorno 20 di ogni mese per trasmettere all'Agenzia delle Dogane i dati relativi al consumo del mese precedente non è termine perentorio stabilito a pena di decadenza dal beneficio...

Il termine del giorno 20 di ogni mese per trasmettere all'Agenzia delle Dogane i dati relativi al consumo del mese precedente non è termine perentorio stabilito a pena di decadenza dal beneficio (agevolazioni e/o esenzioni di accisa quali, nella specie, applicazione di aliquote a scaglioni) e, soprattutto, il mancato adempimento di una prescrizione formale non comporta in alcun caso la perdita del diritto all'applicazione di agevolazioni e/o esenzioni di accisa, laddove, come nel caso di specie (in quanto non contestato) ne sussistano i requisiti oggettivi e sostanziali previsti dal Testo Unico Accise.

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