Conseguenze della nullità del mandato difensivo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ove sia già costituita Equitalia
31 Gennaio 2019
Massima
Qualora l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisca invalidamente in un giudizio già in corso, quale successore di Equitalia ex art. 111 c.p.c., mediante un avvocato del libero foro, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Il caso
Nell'ambito di un giudizio per cassazione incardinato da Equitalia Nord s.p.a., sopravvenuta l'estinzione ope legis del gruppo Equitalia (disposta dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225), si costituiva formalmente quale successore nei rapporti pendenti l'Agenzia delle Entrate Riscossione in sede di deposito delle memorie ex art. 380-bis.1. c.p.c., mediante un avvocato del libero foro. La questione
Diverse e di grande rilevanza teorico-pratica sono le questioni processuali sottese alla decisione in esame, ossia: a) la natura della successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle società del gruppo Equitalia; b) le ipotesi nelle quali l'Agenzia può costituirsi mediante avvocato del libero foro; c) le conseguenze correlate all'invalidità della costituzione in causa con avvocato del libero foro nei processi nei quali sia già costituita Equitalia. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte, con riferimento alla prima questione, ricorda che, come già evidenziato nella propria giurisprudenza, che la successione dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei rapporti, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia costituisce una successione ex art. 111 c.p.c., e non ai sensi dell'art. 110 c.p.c., poiché, in ragione del “venir meno” della parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuito alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione (Cass. civ., n. 15869/2018). Come si è rilevato in altra sede (cfr., Giordano, La successione dell'Agenzia delle entrate-riscossione ad Equitalia non comporta l'interruzione dei processi pendenti, in www.Il tributario.it), la Corte di cassazione ha argomentato, superando l'ostacolo “letterale” costituito dall'estinzione di Equitalia e dall'espresso riferimento al termine successione che poteva conseguentemente far ritenere, ad una prima lettura, che si realizzasse una successione a titolo universale ex art. 110 c.p.c., con conseguente necessità di interruzione dei processi pendenti, osservando che quando, come nell'ipotesi in considerazione, al “venir meno” della parte segue normativamente il trasferimento dei rapporti giuridici, anche controversi, facenti capo alla stessa ad un altro soggetto, ci troviamo dinanzi ad una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. che non assume rilevanza sul piano processuale (ossia non determina l'interruzione del giudizio in corso, stabilendo, detta norma, che il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità di un intervento del successore, cui, peraltro, specifica il comma 4, della stessa disposizione normativa, la decisione pronunciata è opponibile a prescindere dalla sua partecipazione al procedimento). Ciò posto, come ricorda la medesima decisione in rassegna, più di recente la Suprema Corte è anche intervenuta su un'ulteriore questione particolarmente problematica derivante dall'attribuzione dei rapporti facenti prima capo ad Equitalia all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero sulla necessità, come per le altre ipotesi nelle quali è in causa l'Agenzia, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ovvero sulla permanente possibilità della difesa da parte di avvocati del libero foro. A riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che opera la regola generale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, “derogabile” solo in presenza di due contestuali presupposti, i.e.: a) un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro; b) un'apposita motivata deliberazione che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; Cass. civ., n. 28741/2018). La decisione in esame, dando continuità al principio in questione, ritiene quindi nulla la costituzione, avvenuta con la memoria per l'adunanza camerale, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante avvocato del libero foro, difettando entrambi i presupposti indicati che consentono un'eccezionale deroga alla regola generale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'interesse specifico della pronuncia che si annota risiede, peraltro, nella circostanza che la stessa si fa carico di individuare le conseguenze della nullità del mandato difensivo dell'avvocato del libero foro e quindi dell'invalidità della costituzione in causa del successore nel diritto controverso. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 111 c.p.c., la Corte di cassazione ritiene che il giudizio possa proseguire tra le parti originarie. Osservazioni
In ragione della già avvenuta ricostruzione, ad opera della Suprema Corte, della successione ope legis dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei rapporti facenti precedentemente capo ad Equitalia in termini di successione nel diritto controverso e non già di successione nel processo ex art. 110 c.p.c., la pronuncia che si annota deve condividersi. Né peraltro può comportare alcun pregiudizio sul piano pratico la formale emanazione della decisione nei confronti di un soggetto non più esistente. Invero, la peculiarità del meccanismo della successione nel diritto controverso (per tutti, Picardi, La successione processuale, Milano 1964), è costituita proprio dall'opponibilità al successore che pure non sia intervenuto in giudizio della sentenza pronunciata tra le parti originarie (art. 111, comma 4, c.p.c.). La conseguenza pratica è di indubbio rilievo perché si consente una prosecuzione dei procedimenti, specie di legittimità, già pendenti alla data dell'estinzione di Equitalia senza l'immediata necessità di una formale costituzione da parte dell'Avvocatura dello Stato nei numerosissimi giudizi pendenti. La soluzione affermata dalla decisione che si annota appare quindi più equilibrata (oltre che coerente con i principi generali in tema di successione nel diritto controverso) rispetto alla citata Cass. civ., n. 28741/2018, secondo la quale, invece, il processo avrebbe potuto proseguire tra le parti originarie solo in caso di mancata costituzione in causa del successore e non anche nell'ipotesi di intervento dello stesso mediante costituzione invalida. Per vero, basti osservare a riguardo, in questa sede, che una costituzione invalida è tamquam non esset e quindi determina una situazione equiparabile a quella dell'omessa costituzione in giudizio del successore. Tale meccanismo, chiaramente, non può operare per le controversie incardinate dopo la soppressione delle società del gruppo Equitalia, nelle quali l'Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta di regola a costituirsi, a pena di nullità del mandato difensivo, mediante il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, situazione cui può peraltro porsi rimedio, almeno nei gradi di merito, in virtù del potere/dovere del giudice di ordinare la sanatoria del difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c..
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