Tributario

La categoria catastale (“E9”) dei padiglioni fieristici li esenta dall'IMU

31 Gennaio 2019

Ho ricevuto un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha richiesto l'IMU in relazione ad un fabbricato costituente padiglione fieristico, riclassificato dall'Amministrazione nella categoria catastale D. Vi sono presupposti affinchè possa contestare l'avviso in questione?

Ho ricevuto un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha richiesto l'IMU in relazione ad un fabbricato costituente padiglione fieristico, riclassificato dall'Amministrazione nella categoria catastale D.

Vi sono presupposti affinchè possa contestare l'avviso in questione?

L'applicabilità dell'IMU alle aree espositive fieristiche costituisce una vexata quaestio.

L'art.2, commi 40 e seguenti, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 conv. con mod. dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 – come è noto - ha dettato norme in materia di classificazione degli immobili ed in particolare delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del “Gruppo E”, con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8.

Più in particolare il comma 40 dell'art. sopra citato dispone che “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale, prevedendo per queste (eventuale) porzioni immobiliari una destinata classificazione catastale”.

In altri termini, se nell'ambito di un edificio destinato a fiera vi sono anche spazi stabilmente destinati a un'attività commerciale, essi devono essere individuati separatamente, onde evitare che fruiscano dell'agevolazione (esenzione dall'IMU) connessa all'accatastamento a destinazione speciale.

L'Agenzia del Territorio, con Circolare n. 4 del 2006, ha completamente disatteso il dato normativo, affermando che “Come è noto, nella categoria E/4 sono censiti gli immobili costituiti da speciali “recinti chiusi”, finalizzati ad ospitare mercati o ad essere utilizzati per posteggio bestiame. Detta locuzione è tratta dalla citata Istruzione IV, che nulla poteva prevedere, allora, in merito agli immobili adibiti a fiera campionaria. Al riguardo, è da evidenziare, come l'attività fieristica interessi di norma più complessi immobiliari, che raggiungono anche una dimensione comprensoriale. Di fatto i complessi in questione sono in grado di ospitare anche in via permanente sezioni espositive e spazi ricettivi (musei, sale convegni ed attività connesse al ristoro ed all'ospitalità, ecc.), suscettibili di utilizzo autonomo. Inoltre, si evidenzia come le costruzioni ospitanti le attività fieristiche siano dotate ordinariamente di molteplici impianti tecnologici, come quelli antincendio, anti-intrusione e reti di distribuzione di energia e dati.

In tale contesto, occorre attribuire al nucleo fieristico la categoria D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – ed a ciascuna porzione individuabile come cespite indipendente la categoria più appropriata.

Costituisce eccezione a tale indirizzo il caso in cui l'unità immobiliare destinata a fiera sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, attrezzate unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.). Solo in tale fattispecie, che rappresenta una naturale evoluzione del concetto di “recinto”, l'unità immobiliare è censita nel gruppo E ed in particolare nella categoria E/4”.

In definitiva, secondo l'Agenzia del Territorio i padiglioni fieristici vanno accatastati nella categoria D/8; solo le aree nella categoria E/4.

Ciò in ogni caso contrasta anche con quanto affermato dalla VI Commissione della Camera in data 22 marzo 2005 relativamente alla questione “classificazione catastale dei complessi fieristici”, a seguito dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione della Camera presentata il 15 marzo 2005, n. 5-04128.

La risposta del 22 marzo 2005 è stata molto chiara: solo gli immobili con caratteristiche diverse dalle fiere vanno accatastati in categorie specifiche. I padiglioni fieristici nella categoria “E”.

Infatti, così specificamente si afferma nella risposta:

Ciò stante, come riferito dall'Agenzia del Territorio, gli immobili in questione, qualora per le loro specifiche caratteristiche non rientrano nelle altre categorie e per gli stessi sia presente un interesse pubblico diffuso, continuano ad essere censiti nel gruppo “E” ed in particolare nella categoria E/4. L'Agenzia del Territorio ha anche evidenziato che, di norma, gli immobili adibiti a complessi fieristici sono composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all'uso specifico, che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno”.

Sulla scorta di tale risposta, numerose Commissioni di merito hanno affermato che i fabbricati costituenti i padiglioni fieristici vanno catastalmente inquadrati nella categoria “E” (ed, in particolare, nella categoria “E9”, propria degli immobili a destinazione “particolare”) e non nella categoria “D” (che ricomprendere gli immobili a “destinazione speciale”), con conseguente esonero dal versamento dell'IMU.

In specie, la CTR Milano, sez. XII, con sentenza n. 1652 dell'11 aprile 2017, ha statuito che “l'elemento discriminate che determina la classificazione nel gruppo catastale E anziché in quello D, è la oggettiva destinazione fieristica dell'immobile, in quanto solo le unità immobiliari comprese entro lo spazio fieristico ma di fatto destinate all'esercizio di attività non istituzionali, quali negozi, ristoranti, stazioni di servizio e simili, non possono essere classificati in categoria (...), ma vanno posti in categorie (...). È scontato infatti che le categorie catastali permettano la distinzione delle unità immobiliari secondo varie differenti per le caratteristiche intrinseche che ne determini la destinazione ordinaria e permanente. La categoria e poi espressa con una lettera e con un numero che ne individua l'ambito particolare” (in senso conforme, CTR Bologna, sez. XVI, sentenza n. 55 del 12 luglio 2012, secondo cui “Le aree espositive delle Fiere non possono essere sottoposte all'ICI perché le aree espositive e i locali di servizio vanno accatastate nella categoria E/9 e non in quella D/8, in quanto non capaci di produrre reddito in modo autonomo”; CTR Brescia, sez. LXV, sentenza n. 1624 del 17 aprile 2015, secondo cui “La classificazione nella categoria catastale D o E deve dipendere unicamente dall'utilizzo delle parti di immobili compresi nelle fiere ma utilizzati in maniera autonoma con la conseguenza che i padiglioni fieristici che sono espressamente destinati a un uso pubblico e a interesse collettivo devono obbligatoriamente essere accatastati nella categoria E/9 che riguarda gli edifici a destinazione particolare con il diritto quindi all'esenzione dall'ICI”).

Sulla base di quanto innanzi, gli immobili che possono essere ricompresi nella categoria “E” (in particolare, in quella “E9” – “edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti” ), sono quelli che presentino la caratteristica essenziale che contraddistingue l'intero gruppo, ossia deve trattarsi di beni destinati a soddisfare particolari esigenze pubbliche, mediante lo svolgimento in essi di attività svolte ad assicurare servizi pubblici per la collettività (al pari degli altri immobili allocati nelle altre categorie del gruppo E): e tale caratteristica è propria dei padiglioni fieristici.

Né tale conclusione può essere sconfessata da quanto statuito dalla Suprema Corte, sez. V, con sentenza n. 8773 del 30 aprile 2015, secondo cui “L'immobile "fieristico", in cui sono svolte manifestazioni di promozioneeconomica ovvero culturale e sportiva, nonchè spettacoli in genere, hacarattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoriacatastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmenteconsiderati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e nontassabili; né lo stesso è riconducibile alle anteriori categorie A, B, C,poiché, rispetto a queste, ha una destinazione diversa. Ne consegue che gliimmobili "fieristici" vanno necessariamente inquadrati nella specialecategoria D/3”.

La Cassazione, nella sentenza de qua, non ha considerato un aspetto di particolare importanza: l'attività fieristica non può in alcun modo essere definita quale “commerciale”, in quanto oggettivamente caratterizzata da finalità pubbliche, di interesse generale e di servizio alla collettività, senza alcun determinante e reale scopo di profitto.

In tema riveste altresì notevole importanza il fatto che, per loro natura e funzione, gli spazi fieristici sono di fatto e, necessariamente, utilizzati solo per periodi limitati dell'anno (di norma, non superiore a giorni quindici, salvo deroghe eccezionali motivatamente concesse dalla Pubblica Amministrazione competente).

Avuta considerazione della delicatezza della questione, nella quale sono in gioco gli interessi dello Stato (relativamente alla quota di IMU calcolata ad aliquota di base) e dei Comuni (con riferimento all'eventuale maggiorazione IMU deliberata), come ben sottolineato nella Risposta del 16 febbraio 2017 – Commissione VI (Finanze) - all'Interrogazione a Risposta Immediata in Commissione 5-10599, appare necessario e non più procrastinabile un intervento normativo.

Sulla base di quanto innanzi, il contribuente può proporre ricorso avverso l'Avviso di Accertamento notificato ai fini IMU, eccependo l'erroneità della riclassificazione, avuta considerazione della finalità pubblicistica/fieristica (da provare da parte del contribuente) del padiglione, sulla base dell'attività ivi svolta.

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