Obbligo di segnalazione dell’autovelox
31 Gennaio 2019
IL CASO Un uomo deduce in appello illegittimità del verbale di contestazione per la mancanza del cartello di preavviso della rilevazione di velocità e per la mancata indicazione in ordine alla taratura dell'apparecchio utilizzato. Il Tribunale respinge i motivi, confermando quanto già deciso dal Giudice di prime cure, dichiarando anzitutto che non esiste alcuna norma che disponga che il verbale di contestazione debba indicare la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, e che comunque l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito alla presunta violazione da parte dell'amministrazione delle procedure di accertamento. Infondato ritiene poi anche il secondo motivo, e ricorda che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate impiegate per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità, ex art. 142 c.d.s., esulano dai controlli previsti dalla l. n. 273/1992 e che comunque l'appellante, anche in questo caso, non ha fornito alcuna prova dell'irregolare funzionamento dell'autovelox. L'uomo ricorre dunque per la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE COST. In particolare, la Suprema Corte, nel dichiarare fondato il secondo motivo di ricorso, ricorda che la Consulta, con sentenza n. 113/2015, aveva dichiarato incostituzionale l'art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 ove non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a controlli periodici di taratura e funzionalità. Ciò posto, nel caso in cui siano sorte contestazioni circa il suo corretto funzionamento, il Giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto a tali verifiche (Cass. civ., n. 533/2018).
IMPERATIVITÀ DELLA NORMA La Cassazione accoglie anche il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia come la corte territoriale abbia errato nel ritenere che nessuna norma preveda che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni sulla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico. La Suprema Corte ricorda che la norma imperativa ex art. 4 d.l. 121/2002 (conv. con l. n. 168/2002) dichiara che la PA, proprietaria della strada, è tenuta a fornire informazioni idonee sull'istallazione e sull'effettiva utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, e che tale prescrizione non può essere ignorata.
SEGNALAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI .. Ciò è confermato dalla novella legislativa del d.l. n. 117/2007 che mediante l'art. 3 aveva inserito il comma 6-bis nell' art. 142 c.d.s.: «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione..». Le modalità operative vengono poi descritte dal decreto attuativo del 15 agosto 2007, ove si precisa che «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazioni luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento di velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante». La distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento di velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi e tale distanza non può superare i 4 km.
È OBBLIGO SPECIFICO La Corte dichiara dunque che la previa segnalazione univoca e adeguata dei dispositivi elettronici deputati a rilevare la velocità tenuta dai guidatori dei veicoli, costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale incaricati. Tale obbligo è a garanzia degli utenti della strada e la violazione dello stesso ne determina la nullità, ricadendo sulla legittimità degli accertamenti.
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