È incostituzionale la disciplina normativa che non prevede il contraddittorio preventivo nel caso di controlli “a tavolino”
31 Gennaio 2019
Viola il canone di ragionevolezza il modus operandi dell'Amministrazione che concluda il proprio procedimento, svolto in assenza di contraddittorio, con un titolo esecutivo il quale, a sua volta, consente di avviare l'espropriazione dei beni del contribuente. Le garanzie in tema di contraddittorio assicurate al contribuente sottoposto a verifiche fiscali presso la propria residenza ovvero nella sede o nei locali dell'impresa debbano essere estese ai casi di attività di controllo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 32, 39, 42 d.P.R. n. 600/1973 (nella parte in cui non prevedono l'instaurazione di alcun contraddittorio con il contribuente anteriormente all'emissione di un avviso di accertamento) e 12, settimo comma, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni, limitatamente all'ipotesi in cui la Amministrazione abbia "effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attivita'" del contribuente), in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione. |