Determinazione del valore dell'indennità risarcitoria alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 194 del 2018

31 Gennaio 2019

La norma dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, determina il valore dell'indennizzo secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23, ma “dimezzato”. Successivamente la Corte cost. n. 194 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23 del 2015 – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 87 del 2018, conv., con modif., nella l. n. 96 del 2018 – limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, " per contrasto con gli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1, nonché, con riferimento all'art. 24 della Carta sociale europea, 76 e 117 comma 1, Cost.
La norma dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, determina il valore dell'indennizzo secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23, ma “dimezzato”. Successivamente la Corte cost. n. 194 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23 del 2015 – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 87 del 2018, conv., con modif., nella l. n. 96 del 2018 – limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio," per contrasto con gli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1, nonché, con riferimento all'art. 24 della Carta sociale europea, 76 e 117 comma 1, Cost.

La Corte ha censurato questo meccanismo poiché, parametrato alla sola anzianità di servizio, non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato e sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro autore d'un illecito. Essa ha pertanto rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante tenendo conto, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla norma, non solo dell'anzianità, ma anche di altri criteri, quali quelli dettati dall'art. 8, l. n. 604 del 1966, o dall'art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970.

L'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, non ha subito censure, non essendo stato oggetto del quesito di costituzionalità. E' inevitabile però valutare l'incidenza della pronuncia della Corte cost. n. 194 del 2018, anche sulla sua applicazione, sia perché questa norma richiama direttamente quella dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23, per assumere la base di calcolo dell'indennizzo dovuto ai dipendenti delle piccole imprese sia perché adotta lo stesso congegno, ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio (diversamente dall'omologa disposizione dell'art. 8, l. n. 604 del 1966, indicata dalla Consulta come modello costituzionalmente corretto).

Onde evitare un'applicazione contrastante con il pronunciamento della Corte costituzionale, deve ritenersi che il rinvio al “ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3, comma 1...” vada letto in riferimento a tutti i criteri risarcitori indicati dalla sentenza n. 194 del 2018.

Rimettendo al giudice una valutazione più lata del valore dell'indennizzo risarcitorio, questa soluzione interpretativa, costituzionalmente orientata, incontra il medesimo confine rappresentato dal “rispetto dei limiti, minimo e massimo” previsti dalla disposizione applicata, secondo l'espressione usata dalla Corte. Nel caso dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, il limite dettato dal legislatore è soltanto massimo.

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