Collegamento economico-funzionale tra imprese e centro di imputazione del rapporto di lavoro

31 Gennaio 2019

Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e pertanto non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore ed una di tali società, si estendevano alla società-madre, o ad altre società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro...

Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e pertanto non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore ed una di tali società, si estendevano alla società-madre, o ad altre società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – anche al fine di accertare la sussistenza o meno del requisito numerico costituente il presupposto della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie e viceversa reali ma fiduciarie.

La giurisprudenza ha nel tempo affinato questa massima, individuando i requisiti per la configurazione dell'ipotesi in cui una divaricazione di personalità giuridica delle imprese si rivela meramente formale, non determinando il venir meno dell'identità della loro organizzazione ed attività, così da dover essere considerate parte di un unico centro di imputazione rispetto al rapporto lavorativo:

a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, con correlativo interesse comune;

c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell'attività del lavoratore.

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