Nel periodo successivo al licenziamento inefficace al lavoratore spetta il risarcimento e non la retribuzione
31 Gennaio 2019
Nel caso di licenziamento dichiarato inefficace per difetto di forma scritta ad substantiam, si deve escludere che dall'inefficacia del recesso e dalla prosecuzione del rapporto di lavoro consegua automaticamente il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione per l'intero periodo successivo il licenziamento, avendo egli, invece, diritto al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, ove dimostri di aver offerto la prestazione o comunque di aver tenuto una condotta compatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione le proprie prestazioni lavorative. |