Attestazione di conformità e oneri in capo al difensore del ricorrente per cassazione
01 Febbraio 2019
Il fatto. In un contenzioso per violazione di patto commissorio, A.S. e G.S. hanno proposto distinti ricorsi, notificati il 22 dicembre 2017, avverso la decisione della Corte d'appello di Roma, che era stata depositata il 17 ottobre 2017.
Mancanza di attestazione di conformità. Rileva la Corte che i ricorrenti hanno allegato in ricorso che la sentenza impugnata è stata loro notificata a mezzo PEC in data 24 ottobre 2017. Gli stessi ricorrenti non hanno adempiuto l'onere, imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. ai destinatari di notificazione della sentenza eseguita con modalità telematiche, di estrarre copia cartacea del messaggio PEC pervenuto e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), di attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico (art. 9. commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994) e di depositare nei termini quest'ultima presso la Cancelleria della Cassazione.
Oneri in capo al notificante e al difensore. Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno evidenziato come la sentenza notificata contiene l'espressa dichiarazione “ho notificato unitamente alla presente relazione firmata digitalmente .. come tale copia conforme della sentenza del 17 ottobre 2017”, essendo comunque la sentenza “certificata nella sua autenticità” dall'Avvocato di parte, trattandosi di una “scansione di immagine”. |