Attestazione di conformità e oneri in capo al difensore del ricorrente per cassazione

Redazione scientifica
01 Febbraio 2019

La Corte, tornando sul tema dell'attestazione di conformità agli originali digitali della copia analogica della sentenza, ribadisce gli oneri in capo al difensore del ricorrente per cassazione.

Il fatto. In un contenzioso per violazione di patto commissorio, A.S. e G.S. hanno proposto distinti ricorsi, notificati il 22 dicembre 2017, avverso la decisione della Corte d'appello di Roma, che era stata depositata il 17 ottobre 2017.
I controricorrenti in via pregiudiziale eccepiscono, da un lato, che il ricorso proposto da A.S. è inammissibile poiché tardivo, dall'altro lato che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC presso l'indirizzo dei difensori di G.S. il 17 ottobre 2017 ma non si è perfezionata a causa della casella piena.

Mancanza di attestazione di conformità. Rileva la Corte che i ricorrenti hanno allegato in ricorso che la sentenza impugnata è stata loro notificata a mezzo PEC in data 24 ottobre 2017. Gli stessi ricorrenti non hanno adempiuto l'onere, imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. ai destinatari di notificazione della sentenza eseguita con modalità telematiche, di estrarre copia cartacea del messaggio PEC pervenuto e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), di attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico (art. 9. commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994) e di depositare nei termini quest'ultima presso la Cancelleria della Cassazione.

Oneri in capo al notificante e al difensore. Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno evidenziato come la sentenza notificata contiene l'espressa dichiarazione “ho notificato unitamente alla presente relazione firmata digitalmente .. come tale copia conforme della sentenza del 17 ottobre 2017”, essendo comunque la sentenza “certificata nella sua autenticità” dall'Avvocato di parte, trattandosi di una “scansione di immagine”.
I Giudici sottolineano che, alla luce della prospettazione svolta, è evidente che i ricorrenti confondono gli oneri cui è chiamata la parte che notifica la sentenza alla controparte a mezzo PEC, con gli oneri in capo al difensore del ricorrente per cassazione che sia stato destinatario della notifica della sentenza impugnata con modalità telematiche, al quale spetta l‘attestazione di conformità agli originali digitali della copia analogica della sentenza e della relazione di notificazione, atto da depositare in cancelleria entro l termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c..
La Corte constata che è stato dimostrato che copia della sentenza della Corte d'appello era già stata notificata il 17 ottobre 2017 presso l'indirizzo PEC dei difensori, avvocati della ricorrente e il termine entro cui andata notificato il ricorso era il 18 dicembre, mentre la notifica è avvenuta il 22 dicembre 2017.
Dunque, il ricorso di A.S. è inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. e quello di G.S. è improcedibile per mancata attestazione con sottoscrizione autografa della conformità agli originali digitali della copia della relazione di notifica della sentenza.

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