Il pedone deve dare la precedenza ai veicoli se attraversa fuori dalle strisce pedonali

Redazione Scientifica
04 Febbraio 2019

Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone assurge a concausa del sinistro.

IL CASO La Corte d'appello di Perugia ridetermina, in parziale accoglimento del gravame interposto dai congiunti della danneggiata defunta, nella misura del 60 % e del 40% la concorrente responsabilità della donna e del conducente della vettura che l'aveva investita. I congiunti ricorrono ora in cassazione, affidando il ricorso a due motivi.

I MOTIVI DI RICORSO In particolare con il primo motivo denunciano come la Corte di merito non abbia valutato la condotta di guida del conducente del veicolo investitore «non solo alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli artt. 190 e 191 c.d.s.,, pervenendo all'ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%». Si dolgono del fatto che non fosse stata attribuita colpa quantomeno prevalente al conducente per il fatto che, essendo l'investimento avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale, segnalato per pericolo bambini e per la vicinanza di una Chiesa, avrebbe dovuto osservare una condotta di guida particolarmente prudente, indipendentemente dalla velocità del veicolo.

Con il secondo motivo, i ricorrenti ritengono che sia stato erroneo attribuire responsabilità prevalente alla congiunta «solo perché la stessa ha eseguito l'attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante "pericolo", appena 100 m dalle strisce pedonali», non essendo stata viceversa esaminata la "decisiva e rilevante circostanza" che il conducente l'autovettura investitrice, «solo ove avesse osservato l'obbligo di attenzione previsto dagli artt. 190 e 191 c.d.s., poteva tranquillamente evitare l'investimento».

VALUTAZIONE INSINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ La Suprema Corte analizza congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili ed in parte infondati, e ricorda preliminarmente che la distribuzione della responsabilità tra il pedone investito ed il guidatore del veicolo consiste in un accertamento che compete al solo Giudice di merito. I ricorrenti avevano errato nel richiedere una nuova valutazione delle emergenze probatorie, perché tale valutazione è inammissibile in sede di legittimità.

REGOLE NELLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO Per quanto riguarda la distribuzione della responsabilità, che la Corte territoriale aveva ritenuto prevalente in capo al pedone quantificandola nel 60%, e residuale, in misura pari al 40%, in capo all'investitore, la Cassazione ricorda che il giudice di merito nella valutazione deve procedere seguendo tre passaggi:

a) principiare dal dato che la colpa del conducente del veicolo è presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del guidatore, a mano a mano che emergono circostanze idonee a comprovare la colpa in concreto del pedone.

I PRECEDENTI DELLA III SEZIONE CIVILE

Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663

L'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico ex art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472

L'anomalia della condotta del pedone che, in ipotesi di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, bensì esige la dimostrazione che egli, violando le regole stradali, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2014 n. 3964

In ipotesi di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità del conducente, ove tale condotta anomala del pedone fosse ragionevolmente prevedibile.

CONCAUSA DEL SINISTRO La Cassazione rigetta il ricorso ritenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente applicato i precedenti in materia e ricorda che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone assurge a concausa del sinistro.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.