Costituzione in giudizio e rappresentanza: regolarità verificata d'ufficio
04 Febbraio 2019
Ai sensi dell'art. 182 c.p.c., cui l'art. 12, c. 10, D.Lgs. n. 546/1992 rinvia, il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e qualora rilevi “un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore” e la parte non provveda entro il termine perentorio fissatole a sanare il vizio, ai sensi dell'art. 18, cc. 3 e 4, dichiara l'inammissibilità (recte: improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex artt. 55 e 61, D.lgs. n. 546/1992). Tuttavia, l'art. 182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che “devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”; non si applica, pertanto, alle parti di cui all'art. 10, diverse dal ricorrente (che non versi nell'ipotesi di cui all'art. 12, c.2), indicate all'art. 11, cc. 2 e 3, D.Lgs. 546/1992: all'Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo art. 53, D.Lgs. n. 446/1997). |