La testimonianza nella fase sommaria del rito fornero
04 Febbraio 2019
La fase prima del rito Fornero per l'impugnazione del licenziamento, essendo l'attività istruttoria deformalizzata, richiede comunque la specifica formazione della prova per testi per capitoli circostanziati oppure basta indicare testi-informatori sui fatti di causa chiedendo di essere assunti come tali?
L'art. 1, commi 47-86, l. n. 92 del 2012, disciplina un peculiare procedimento operante in materia di licenziamenti ex art. 18, st. lav., ancora oggi in parte applicabile nonostante le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 23 del 2015.
La fase iniziale è caratterizzata da una istruttoria sommaria deformalizzata in quanto il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità, procederà agli atti di istruzione ritenuti indispensabili.
È bene però precisare che l' atto conclusivo non sarà un provvedimento cautelare. Il comma 49 dell'art. 1, l. n. 92 del 2012 infatti, dispone che l'organo giudicante si pronunci con una ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, immediatamente esecutiva e la quale potrà acquistare forza di giudicato.
Ne consegue che, pur essendo omesse le formalità non necessarie, l'ammissione della prova testimoniale non potrebbe prescindere dall'indicazione specifica delle circostanze di fatto sulle quali il teste verrà escusso, e ciò al fine di garantire alla controparte l'esercizio, effettivo ed efficace, del proprio diritto di difesa. |