A seguito di conciliazione Fisco-contribuente il sequestro dev'essere "congruo"

La Redazione
05 Febbraio 2019

Un sequestro “congruo” rispetto alla conciliazione intervenuta fra il Fisco e il contribuente: è quanto hanno ricordato i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 28 gennaio 2019, n. 3984.

Un sequestro “congruo” rispetto alla conciliazione intervenuta fra il Fisco e il contribuente: è quanto hanno ricordato i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 28 gennaio 2019, n. 3984, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso di un imprenditore accusato di aver evaso IVA ed IRES e che, pertanto, aveva subìto un sequestro che sovrastava per valore l'accordo poi raggiunto con le Entrate in merito alle imposte non versate.

La III Sezione Penale ha ricordato che spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. Soprattutto, secondo piazza Cavour, il giudice penale ben può «sulla scorta degli elementi di fatto, discostarsi dalla quantificazione del profitto come risultante dalla conclusione di accordi conciliativi con l'Agenzia delle Entrate, ma nell'esercizio di tale autonomo potere deve darne congrua argomentazione, diversamente ragionando si perverrebbe alla introduzione di una pregiudiziale tributaria non prevista nell'ordinamento giuridico». In sostanza, il giudice non può non considerare l'intervenuto accordo sull'ammontare dell'imposta evasa e, per discostarsi da questo ammontare come individuato in sede amministrativa, deve fornire una adeguata e congrua motivazione.

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