Non commette reato il locatore che minaccia l’inquilino di disdire le utenze e di agire in giudizio per ottenere lo sfratto

Redazione scientifica
05 Febbraio 2019

Minacciare di adire le vie legali per la tutela di un proprio diritto può essere reato solo quando rivolto a conseguire un vantaggio illegittimo o ingiusto

Con la sentenza impugnata, il Tribunale, in riforma della condanna penale pronunciata dal Giudice di pace, aveva assolto Tizio (locatore) dal reato di minaccia (art. 612 c.p.), commesso ai danni di Caia (conduttrice). Avverso tale ultima pronuncia, la conduttrice, parte civile del procedimento, aveva proposto ricorso in Cassazione eccependo che il reato sarebbe stato pienamente integrato dalla condotta dell'imputato; quest'ultimo, infatti, nel caso di mancato pagamento dei canoni, aveva prospettato di buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze idriche ed elettriche.

Nel giudizio di legittimità, a parere della S.C., nel reato di minaccia, l'elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. Nella specie, invece, il danno minacciato non era ingiusto, poiché rappresentava l'esercizio del diritto del proprietario di un immobile di intimare lo sfratto per morosità. Per le suesposte ragioni, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso.

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