Usurarietà degli interessi di un finanziamento: per il TAEG si considerano tutti i costi
07 Febbraio 2019
Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Per la determinazione del TAEG, cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto, si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento. |