Successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del medesimo processo
07 Febbraio 2019
Il caso. La Corte d'appello di Roma rigettava l'appello con il quale veniva chiesta la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'indennizzo per la durata irragionevole del processo intrapreso dalla ricorrente. Quest'ultima evidenziava come in precedenza aveva proposto altro analogo ricorso con il quale aveva chiesto analogo indennizzo per il ritardo fino a quella data maturato.
Viene, pertanto, proposto ricorso per cassazione deducendo che erroneamente la Corte avrebbe escluso che l'ulteriore ritardo maturato nella definizione del giudizio di appello non potesse essere ritenuto meritevole di indennizzo in quanto inferiore al termine di durata ragionevole del giudizio di secondo grado.
La proposizione di successive domande di equa riparazione. Il Collegio ha ritenuto il motivo fondato ricordando come la proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo costituisce esercizio di una specifica facoltà prevista dalla legge ed è funzionale al perseguimento delle sue finalità, postulando essa il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione sino alla pronuncia definitiva, trattandosi comunque di richiesta relativa ad un processo che resta unitario.
Principio di diritto. La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso e cassato la decisione impugnata alla luce del seguente principio di diritto: «Nel caso proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione anche nel periodo successivo a quello accertato con una prima decisione, la determinazione del lasso temporale per il quale compete l'indennizzo deve tenere conto dell'eventuale periodo di tempo ritenuto ragionevole che sia stato già decurtato dalla durata complessiva del giudizio in occasione della precedente liquidazione dell'indennizzo».
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