I vizi relativi all'individuazione del luogo di notificazione
07 Febbraio 2019
Ho notificato un atto di citazione alla cooperativa Alfa presso la di lei sede legale, senza accorgermi, tuttavia, che la stessa cooperativa Alfa si trovava – anteriormente alla notifica – in stato di liquidazione coatta amministrativa. La notificazione, pertanto, avrebbe dovuto essere rivolta presso il domicilio del liquidatore. La notificazione presso la sede legale alla cooperativa “in bonis”, tuttavia, è andata a buon fine, in quanto è stata ritirata da personale addetto della società, la quale, ad ogni modo, ha deciso di non costituirsi, restando contumace. Premesso quanto sopra, si chiede: tale notifica deve ritenersi comunque valida per raggiungimento dello scopo, deve ritenersi nulla (e, pertanto, sanabile) oppure inesistente?
La soluzione del presente quesito comporterebbe un'analisi approfondita della natura e della funzione della notificazione, cosa che esula necessariamente dal nostro contesto. Pertanto si potrà qui solo affermare che la notificazione consiste in quell'attività tesa a portare a legale conoscenza del soggetto notificato un atto, in questo caso giudiziario, e che quindi, per sua natura, deve sottostare al principio generale del raggiungimento dello scopo, come sancito dall'art. 156 c.p.c. ove si stabilisce che la nullità di un atto processuale non possa essere comminata se l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Di conseguenza si afferma che, pur potendosi parlare di nullità della notificazione, questa possa, per così dire, essere sanata qualora abbia, appunto, raggiunto il suo scopo, anche in considerazione del fatto che il successivo art. 157 c.p.c. prescrive che la nullità, per rilevare, debba essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse. Non si potrà, poi, in questo caso, parlare di inesistenza della notificazione, concetto, peraltro, del tutto fumoso e dai contorni imprecisi. L'inesistenza, solitamente, la si considera qualora l'attività sia sfornita dei requisiti minimi, ad esempio: qualora manchi totalmente la materialità dell'atto notificato, oppure l'attività di notifica sia priva degli elementi costitutivi essenziali, o ancora qualora la notificazione sia stata effettuata da soggetto non abilitato alla notifica. La distinzione è ben chiarita dalle pronunce a Sezioni Unite della Corte di cassazione, nn. 14916 e 14917 del 2016 a mente delle quali il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto, tanto che i vizi relativi alla individuazione del luogo di notificazione, non causano la inesistenza della stessa, ma ricadono nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo: «In tema di ricorso per cassazione, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass. civ., Sez. Un. n. 14916/2016). Nel caso sottoposto alla nostra attenzione si verserà, eventualmente, in ipotesi di nullità, per sua natura sanabile, come anche indicato in Cass. civ., n. 7161/2007, per la quale «Deve dunque ritenersi che in caso di procedure concorsuali a carattere liquidatorio la notifica debba essere effettuata nei confronti della società ma presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza della stessa». Il problema, nel caso che ci interessa, a parere di chi scrive, si deve incentrare, piuttosto, sulla prova che la mancata costituzione del convenuto, citato in modo irrituale, dipenda da una sua scelta oppure da una effettiva mancata conoscenza dipesa, appunto, dalla irregolarità della notificazione. E tale prova, in mancanza di costituzione del convenuto, di per sé sanante, dovrà essere fornita dalla parte attrice e si tratterà, come è facile immaginare, di prova diabolica. Per questo motivo è buona prassi degli organi giudicanti ordinare la rinnovazione della notificazione qualora, in sede di prima udienza di comparizione della parti, si rilevi una irregolarità relativa al luogo della stessa, come prevede l'art. 183, comma 1, c.p.c..
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