Definizione liti pendenti, chiarimenti alla stampa specializzata

La Redazione
05 Febbraio 2019

L'evento con la stampa specializzata del 31 gennaio scorso è stato utile per evidenziare alcuni aspetti controversi in materia di definizione delle liti pendenti. Tra i temi affrontati, il deposito del ricorso, il pagamento del 5% dopo la vittoria del contribuente nei primi due gradi e il calcolo dell'effettivo valore della controversia.

L'evento con la stampa specializzata del 31 gennaio scorso è stato utile per evidenziare alcuni aspetti controversi in materia di definizione delle liti pendenti (art. 6 D.L. n. 119/2018).

Un primo chiarimento riguarda la definizione agevolata della lite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 citato, norma che prevede il pagamento del 90% del valore della controversia per la definizione «in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado»: risulta a questi fini necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 alla data di entrata in vigore del decreto, perciò il ricorso deve essere stato già depositato o trasmesso alla segreteria della CTP alla data del 24 ottobre 2018.

In caso di vittoria in primo e secondo grado del contribuente, la definizione della lite mediante il pagamento del 5% delle maggiori imposte pretese è possibile se alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione, oltre alla soccombenza dell'agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, sia già avvenuta la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente: il riferimento è quindi al 19 dicembre 2018.

Ai fini della definizione e alla quantificazione del valore della controversia si esamina la situazione in cui, durante il giudizio in primo o in secondo grado, l'ufficio abbia in parte annullato l'iniziale pretesa contestata nell'accertamento, facendone espressa menzione nelle controdeduzioni. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia vanno esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, pure in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Altra risposta delinea il trattamento delle sanzioni irrogate a un terzo – come l'amministratore di fatto – in concorso con la società, calcolate sulla base dell'imposta evasa dalla società stessa. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 "in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione".

Ne consegue che se il rapporto relativo al tributo è stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo può definirsi senza versare alcun importo (si richiama a riguardo il paragrafo 5.4 della circolare n. 23/E del 25 settembre 2017).

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