La domanda di costituzione della servitù in supercondominio deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini

Redazione scientifica
08 Febbraio 2019

Qualora non sia stato nominato l'amministratore del supercondominio, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale nominato a norma dell'art. 65 disp. att, c.c. o ai titolari di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari. In mancanza, occorre convenire in giudizio tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici.

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Condominio “A” e il Condominio “B” (palazzine di un supercondominio), con autonomi atti di appello, avevano impugnato la sentenza del Tribunale con cui era stata costituita la servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in favore di alcuni fondi su una strada interna, comune ai due appellanti. Riuniti i giudizi, secondo la Corte distrettuale, la domanda (nel giudizio di primo grado) era stata correttamente proposta evocando in giudizio soltanto gli amministratori. Avverso tale pronuncia, i condominii “A” e “B” hanno proposto ricorso in cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di agire o resistere in giudizio soltanto con riferimento ai beni comuni all'edificio amministrato e non per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi. La domanda di costituzione della servitù non poteva - quindi - esser proposta nei confronti degli amministratori dei due diversi stabili, ma occorreva evocare in giudizio tutti i singoli condomini. Per le suesposte ragioni, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso ed ha cassato la pronuncia con rinvio.

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