Pubblicato il nuovo decreto con le nuove norme antincendio per gli edifici di civile abitazione

Redazione scientifica
08 Febbraio 2019

Dal 6 maggio 2019, le nuove misure di prevenzione saranno commisurate all'altezza dell'edificio.

Il d.m. 25 gennaio 2019, pubblicato il 5 febbraio 2019, contiene modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Le nuove regole entreranno in vigore il 6 maggio 2019, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, e dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici.

Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, con le misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio. Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l'adeguamento all'obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Si tratta di regole che non sono obbligatorie in tutti i condomìni, ma solo in quelli più alti.

La normativa individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all'altezza dell'edificio: per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività antincendio e degli occupanti. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l'obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell'emergenza.

Pertanto, tutti gli edifici di civile abitazione soggetti agli adempimenti antincendio (come previsto dal d.P.R. 151/2011 - «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122»), esistenti alla data del 6 maggio 2019, dovranno comunicare al Comando dei Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento alle suddette nuove disposizioni, all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (d.P.R. 151/2011, art. 5).

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