La collaborazione autonoma etero-organizzata: tertium genus fra lavoro subordinato e collaborazione

08 Febbraio 2019

L'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015, individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094, c.c., e la collaborazione come prevista dall'art. 409 n. 3, c.p.c., per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando. Postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente...

Il caso. Il Tribunale di Torino aveva respinto le domande di alcuni lavoratori che avevano dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa a favore della società convenuta (Foodora) con mansioni di fattorino in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato più volte prorogati e chiesto l'accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il giudice di primo grado aveva respinto tutte le domande. Contro tale sentenza (Tribunale Torino, sez. lav., 7 maggio 2018, n. 778) è stato proposto appello.

La collaborazione autonoma etero-organizzata, tertium genus fra lavoro subordinato e collaborazione. L'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015, individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094, c.c., e la collaborazione come prevista dall'art. 409 n. 3, c.p.c., per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando. Postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro. Pur senza “sconfinare” nell'esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione).

La collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all'art. 409 n. 3, c.p.c., poiché qui è il committente che determina le modalità dell'attività lavorativa svolta dal collaboratore. Abbiamo così l'esercizio del potere gerarchico-disciplinare-direttivo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094, c.c. (in cui il prestatore è comunque tenuto all'obbedienza), l'etero-organizzazione produttiva del committente che ha le caratteristiche sopra indicate (e rientra nella previsione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015) e la collaborazione coordinata ex art. 409 n. 3, c.p.c., in cui è il collaboratore che, pur coordinandosi con il committente, organizza autonomamente la propria attività lavorativa (in questo caso le modalità di coordinamento sono definite consensualmente e quelle di esecuzione della prestazione autonomamente).

Peraltro, il Collegio - assunto che il carattere della “continuatività” della prestazione lavorativa deve essere valutato in senso ampio tenuto conto della funzione di tutela della norma e della peculiarità (e continua evoluzione) dei rapporti di lavoro che è chiamata a disciplinare – chiarisce che lo stesso va inteso da un lato, come non occasionalità e, dall'altro, riguardo alla esecuzione della prestazione, come svolgimento di attività che vengono (anche se intervallate) reiterate nel tempo al fine di soddisfare i bisogni delle parti.

La Corte osserva inoltre che l'applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015, non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti. Invero, la norma stabilisce solo che a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione autonoma etero-organizzata (in essere), che però continuano a mantenere la loro natura. Ciò significa che il lavoratore etero-organizzato resta, tecnicamente, “autonomo” ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo. Viene, pertanto, fatto salvo l'assetto negoziale stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto con l'estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato.

V. la nota di F. Meiffret, La natura autonoma (?) del rapporto di lavoro dei riders di Foodora (nota a Tribunale Torino, sez. lav., 7 maggio 2018, n. 778).

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