Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e onere della prova

La Redazione
11 Febbraio 2019

In tema di responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata, l'art. 2476 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società

In tema di responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata, l'art. 2476 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; al contempo essi hanno l'obbligo di conservare l'integrità del patrimonio sociale.

Tale responsabilità ha natura contrattuale, con la conseguenza che il curatore deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato una responsabilità degli amministratori per condotte omissive, quali la non regolare tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali, mancata predisposizione del bilancio di esercizio, e il compimento di atti in violazione della par condicio creditorum e in conflitto di interessi, nonché la distrazione di beni).

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