ll decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, è titolo valido per l’esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino?

Adriana Nicoletti
11 Febbraio 2019

Il decreto ingiuntivo inteso come titolo esecutivo nei confronti del condominio, è titolo valido per l'esecuzione forzata da intraprendersi nei confronti del singolo condomino?

Il decreto ingiuntivo inteso come titolo esecutivo nei confronti del condominio, è titolo valido per l'esecuzione forzata da intraprendersi nei confronti del singolo condomino?

La questione posta, incentrata sulla possibilità di agire in via esecutiva nei confronti di uno o più condomini allorché il titolo esecutivo sia stato ottenuto dal creditore nei confronti del condominio e questo sia stato inottemperante all'ingiunzione di pagamento, è stata al centro di un vasto dibattito.

Malgrado l'art. 63 disp.att.c.c. sia stato profondamente innovato dall'entrata in vigore della l. n. 220/2012, che ha introdotto una sorta di graduazione nell'ambito del recupero dei crediti di natura condominiali, stabilendo che il creditore non può agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini (chiaramente quelli morosi), il problema era rimasto irrisolto proprio con riferimento all'oggetto del quesito.

Occorre, in primis, evidenziare che il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti del condominio, per cui il precetto – che è primo atto prodromico all'esecuzione forzata – deve essere notificato al condominio. Non avendo ottenuto soddisfazione il creditore, acquisiti – come suo diritto - dall'amministratore i nomi dei condomini morosi potrà rivalersi nei confronti di questi e, solo in via residuale, potrà agire verso i condomini adempienti.

A questo proposito di recente la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, 29 marzo 2017, n. 8150), richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1289; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23693) ha ribadito che, essendo il condominio soggetto distinto da ciascuno dei singoli condomini e non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, il creditore che intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto dovrà notificare al medesimo titolo esecutivo e precetto.

Tale principio garantisce, infatti, che il soggetto esecutato diverso dal condominio e non indicato nell'ingiunzione, ma sempre responsabile pro quota in via solidale per le obbligazioni condominiali, abbia notizia e piena conoscenza della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.

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