L'indicazione nominativa del sostituito nel contratto a termine è indefettibile?

11 Febbraio 2019

Se il datore stipula dei contratti a termine per la sostituzione del personale, in ferie, addetto ad una mansione, deve indicarne necessariamente i nomi?Nell'ambito di contesti aziendali complessi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra consolidata nell'escludere l'indefettibilità dell'indicazione nominativa del sostituito nei contratti a termine stipulati per la sostituzione non di un singolo lavoratore ma di una specifica funzione produttiva occasionalmente scoperta ( nel caso di specie per godimento delle ferie da parte del personale)...

Se il datore stipula dei contratti a termine per la sostituzione del personale in ferie, addetto ad una mansione, deve indicarne necessariamente i nomi?

Nell'ambito di contesti aziendali complessi, la giurisprudenza della Corte di cassazione sembra consolidata nell'escludere l'indefettibilità dell'indicazione nominativa del sostituito nei contratti a termine stipulati per la sostituzione non di un singolo lavoratore ma di una specifica funzione produttiva occasionalmente scoperta (nel caso di specie per godimento delle ferie da parte del personale).

Ciò nei limiti in cui l'identificazione risulti comunque possibile mediante riferimento ad elementi diversi, tali da consentire ugualmente un controllo circa la reale esistenza delle esigenze aziendali e, dunque, la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine al contratto. Potrà quindi ritenersi sufficiente anche la precisazione della mansione e del reparto aziendale di svolgimento dell'attività del lavoratore sostituito.

Cfr. Cass., sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3463.

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