Disservizi alla linea telefonica della piccola impresa: il risarcimento è solo per la mancata riparazione del guasto

Redazione Scientifica
12 Febbraio 2019

Per il disservizio della linea telefonica, alla piccola impresa viene riconosciuto il solo risarcimento per la mancata riparazione del guasto, non essendo stato adeguatamente provato né il danno esistenziale né la ricorrenza di un danno da riduzione della capacità lavorativa, per sviamento dei vecchi clienti e per le difficoltà incontrate nell'acquisirne di nuovi.

IL CASO Una donna denuncia prolungati disservizi e malfunzionamenti della propria utenza telefonica a servizio della propria attività commerciale di ingrosso bestiame vivo e macellato. Rivelatosi inutile il tentativo di conciliazione obbligatorio presso il CORECOM, e perdurando il danno, la ditta si rivolge al Giudice di Pace per chiedere la condanna della compagnia telefonica al risarcimento dei danni subiti, quantificandoli in € 4000,00, oltre al pagamento dell'indennizzo previsto ex art. 26 delle condizioni generali di abbonamento, pari a € 370,00 per la mancata riparazione del guasto. Il Giudice accoglie parzialmente la domanda disponendo il risarcimento di € 4000, comprensivi però dell'indennizzo per la mancata riparazione del danno. La Corte territoriale riforma totalmente la sentenza e respinge la richiesta di risarcimento, non ritenendo provata la sussistenza del contratto di somministrazione sulla fornitura del servizio telefonico. Il piccolo imprenditore si rivolge quindi alla Suprema corte .

PROVATO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE La Cassazione osserva che la compagnia telefonica aveva prodotto un retro-cartellino per dimostrare che non vi era stato alcun guasto all'utenza commerciale, aggiungendo che l'unica segnalazione era stata chiusa per mancato riscontro del guasto segnalato e che non risultavano altre segnalazioni per i periodi successivi. Da tale condotta difensiva risulta facile per la Suprema Corte desumere implicitamente l'esistenza di un contratto di fornitura.

OMESSA DIMOSTRAZIONE DEL NESSO CAUSALE La Corte precisa che è stata omessa però la dimostrazione del nesso di causalità materiale, ossia della derivazione dell'evento lesivo alla condotta inadempiente della Compagnia telefonica, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, pretendendone una liquidazione equitativa. La Cassazione ricorda che proprio in tema di guasto telefonico, ai fini del suo riconoscimento, è richiesta la prova della lesione e della serietà del pregiudizi, quindi dello sconvolgimento esistenziale, mai fornito dal ricorrente (ex multis, Cass. civ. n. 27229/2017).

SOLO INDENNIZZO PER LA MANCATA RIPARAZIONE DEL GUASTO La Corte decide nel merito e condanna la compagnia telefonica al versamento di € 370 a titolo di indennizzo per la mancata riparazione del guasto, ritenendo non dovuto, perché non provato, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, richiesti dalla piccola impresa.

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