L'avvocato sospeso dall'albo deve riassumere il processo al termine della sanzione disciplinare

Redazione scientifica
12 Febbraio 2019

La particolarità dell'interruzione del processo per la sospensione disciplinare dell'avvocato dall'albo, comporta che il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione del periodo di sospensione e non dalla conoscenza legale dell'accadimento interruttivo in capo alla parte rappresentata.

Il caso. La Corte d'appello di Perugia, adita con domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio civile, dichiarava estinto il procedimento in conseguenza dell'interruzione automatica del giudizio per la sospensione dell'avvocato dall'albo professionale. Sottolineava infatti la Corte che era mancata la riassunzione entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui lo stesso avvocato aveva avuto conoscenza del riacquisto dello ius postulandi ad esito del giudizio di cassazione promosso da lui stesso.

La pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione.

L'interruzione del processo. Nel processo civile, si verifica l'interruzione del procedimento con effetto immediato e, dunque, senza necessità di dichiarazione o notifiche nel caso in cui il procuratore di una delle parti sia deceduto, radiato o sospeso dall'albo. La conseguenza interruttiva prescinde infatti da qualunque indagine circa la conoscenza dell'evento in capo alle parti o al giudice. Al fine della riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, la parte deve provvedere entro il termine perentorio decorrente non dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello di conoscenza legale dell'evento stesso, risultante dalla notificazione o certificazione dell'evento oppure dalla lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo comunque sufficiente la conoscenza aliunde acquisita.

Il caso della sospensione dell'avvocato. Posta tale premessa, il Collegio sottolinea il peculiare carattere temporaneo della sospensione dell'avvocato dall'albo (fisiologicamente diversa dall'ipotesi della morte o della radiazione). In tal caso per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alle liti né una nuova costituzione in giudizio, essendo invece sufficiente che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le sue funzioni.

Puntualizza dunque la Corte che «il fatto che il procuratore è ben a conoscenza sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione e sia della relativa durata, gli impone – pur in assenza di conoscenza legale della conseguente ordinanza o interruzione – di riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato e quindi di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel prescritto termine ex art. 305 c.p.c., decorrente dalla cessazione del periodo di sua sospensione».

In conclusione, intervenendo sulla motivazione della Corte d'appello di Perugia, la Corte rigetta il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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