Sottotetto comune: ai fini probatori non è sufficiente l'allegazione del titolo di acquisto
12 Febbraio 2019
Tizio, Caio e Sempronio (condomini) avevano convenuto in giudizio la Banca beta e gli altri condomini al fine di sentir accertare e dichiarare la natura condominiale del sottotetto dell'immobile. Costituendosi in giudizio, la Banca contestava l'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento in capo ad essa della proprietà esclusiva del contestato sottotetto. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano accolto la domanda principale e rigettato quella proposta in via riconvenzionale. Difatti, secondo la Corte territoriale, il contestato vano aveva natura e destinazione condominiale, senza che fosse stata provata l'esistenza di un titolo idoneo in senso contrario da parte dell'appellante tale da riscontrare la sua funzione pertinenziale rispetto all'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, in tema di condominio, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., per presumerne la natura condominiale, è necessario che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale; diversamente, spetta al condomino, che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova (onere, nel caso di specie, non assolto dalla ricorrente), senza che, peraltro, a tal fine sia sufficiente l'allegazione del suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi idonei ad escludere la condominialità del bene. Per le suesposte ragioni, il ricorso della Banca è stato rigettato. |