Nessun risarcimento al pendolare esasperato dai continui ritardi e disservizi se non dimostra la lesione di un diritto costituzionalmente garantito
13 Febbraio 2019
IL CASO Un uomo conviene in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Piacenza, la Società che gestisce il trasporto ferroviario per sentir accertare il suo inadempimento agli obblighi di trasporto, nonché agli obblighi di servizio pubblico e per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non a lui derivanti dalla sistematicità dei ritardi, dalle precarie condizioni igieniche dei vagoni e dalle difficoltà di trovare posto a sedere riscontrati nei suoi spostamenti quotidiani tra Piacenza e Milano.
LE FASI DI MERITO Il Giudice di pace accoglie parzialmente la domanda e condanna la società che gestisce il trasporto ferroviario al risarcimento del danno non patrimoniale al pendolare, quantificandolo in € 1000,00. Il Tribunale di Piacenza, successivamente adito, riforma la sentenza ritenendo non provata la gravità dell'offesa, necessaria per la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito. L'uomo si era limitato ad esporre tali pregiudizi su di un piano generale e astratto sebbene su di lui incombesse l'onere di dimostrare che i disservizi avevano inciso in senso negativo nella sua sfera di vita, alterandone e sconvolgendone l'equilibrio e le abitudini di vita. L'uomo si rivolge dunque alla Suprema Corte, affidando il ricorso a ben sette motivi.
LE SENTENZE DI SAN MARTINO La Cassazione respinge il ricorso, ribadendo anzitutto la correttezza della pronuncia di merito nel punto in cui ha ritenuto non provata la gravità della lesione lamentata dal ricorrente. Le ben note Sentenze di San Martino hanno infatti chiarito che la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi previsti dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona precisando che «sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale» e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, «un grado minimo di tolleranza».
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA NON DIMOSTRATO Nella fattispecie concreta, la corte territoriale aveva correttamente ritenuto non dimostrato il superamento di «quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale del pregiudizio esistenziale». Rinvenibili i disservizi, dalle richieste istruttorie non era possibile evincere l'esistenza delle conseguenze lesive sulla persona. La Suprema Corte rigetta dunque il ricorso e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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