I lavori per l'installazione della banda ultra larga sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente

Redazione scientifica
13 Febbraio 2019

Il decreto semplificazioni interviene in materia di fibra ottica per ridurre la burocrazia con l'intento di semplificare e snellire tutte le procedure di installazione

A far data dal 10 marzo 2016 è in vigore il decreto legislativo 33/2016 di recepimento della direttiva europea 61/2014 (Norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità) che rappresenta una novità importante per il settore delle comunicazioni, soprattutto in vista della partita sulla banda larga e ultralarga.

Già la Legge 164/2014, di conversione del decreto Sblocca Italia (d.l. n. 133/2014), aveva stabilito che tutte le nuove costruzioni e le opere di ristrutturazione edilizia ex art.10 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001, con domande di autorizzazione edilizia presentate dopo il 1° luglio 2015, dovevano essere equipaggiate di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Premesso quanto innanzi esposto, si precisa che l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il d.l. n. 135/2018, il c.d. Decreto semplificazioni, convertito con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata in G.U., Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019 ein vigore dal 13 febbraio 2019.

Con il nuovo decreto, sembra che il legislatore abbia facilitato le procedure in tema di fibra ottica. Difatti, con l'art. 8-bis, comma 4 bis del decreto in esame, «i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».