In GU le modifiche al decreto semplificazioni: ecco il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c.

Redazione scientifica
13 Febbraio 2019

Sulla GU n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la l. 11 febbraio 2019 n. 12 di Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la PA, con modifica integrale dell'art. 560 c.p.c.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

All'art. 1 dispone la conversione in legge del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, con le modificazioni riportate in allegato.

In particolare, l'art. 560 c.p.c., già modificato dal d.l. n. 135/2018 (per un maggior approfondimento, vedi anche: Decreto semplificazioni: modifiche al codice di rito in materia di esecuzione forzata nei confronti dei creditori della PA, in ilprocessocivile.it), è sostituito dal seguente:

«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586».

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