Prescrizione: per le imposte erariali il termine è decennale

La Redazione
13 Febbraio 2019

Per le cartelle relative ad Irpef/Iva/Irap, ossia tributi erariali, va applicata la prescrizione decennale, mentre per quelle relative a Tarsu/Tares/Tia si applica quella quinquennale, ex art. 2948 n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi...

Per le cartelle relative ad Irpef/Iva/Irap, ossia tributi erariali, va applicata la prescrizione decennale, mentre per quelle relative a Tarsu/Tares/Tia si applica quella quinquennale, ex art. 2948 n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Invero vertendosi in tema di imposte erariali, il credito tributario, in mancanza di speciali disposizioni normative, è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale, e non già a quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.

Ed infatti, in considerazione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, il debito deriva anno per anno da autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti impositivi, cosicché alla prestazione tributaria non può attribuirsi natura periodica.

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