Le clausole regolamentari non vincolano chi ha acquistato l'appartamento prima della predisposizione del regolamento di condominio

Redazione scientifica
14 Febbraio 2019

Le clausole regolamentari che comprimono il diritto di proprietà dei singoli condomini, mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice delle parti comuni, non sono vincolanti per coloro che acquistano le singole unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso.

Alcuni condomini avevano convenuto in giudizio Tizio e Caia deducendo l'illegittimità dell'apertura di tre lucernai verso il lato golfo dell'appartamento di proprietà di questi ultimi, compreso nel Supercondominio ed, esattamente, nel Condominio “A”, perché' in contrasto con il divieto di modifica ed innovazione delle singole unità immobiliari imposto dall'articolo del Regolamento di condominio periferico e dall'articolo del Regolamento di supercondominio. Pertanto, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti alla relativa riduzione in pristino. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano rigettato la domanda degli attori. La Corte d'appello, in particolare, ha escluso che gli appellati avessero violato il Regolamento di Condominio centrale, il quale, sebbene approvato nel 1980, non solo non risultava trascritto, ma neppure risultava richiamato nel rogito prodotto dai convenuti sottoscritto nel 1977.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, il regolamento contrattuale, vincola, in virtù del suo carattere convenzionale, tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo. Di conseguenza, il regolamento di condominio predisposto dall'originario ed unico proprietario dell'edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto) nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso, e non nel periodo antecedente a tale predisposizione. Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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