La prescrizione dei crediti nel concordato preventivo

15 Febbraio 2019

L'accesso alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni determina la sospensione della prescrizione solo in relazione a quei crediti che avrebbero potuto essere azionati con procedimenti esecutivi ovvero cautelari al momento del deposito della domanda concordataria, sino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione.
Massime

L'accesso alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni determina la sospensione della prescrizione solo in relazione a quei crediti che avrebbero potuto essere azionati con procedimenti esecutivi ovvero cautelari al momento del deposito della domanda concordataria, sino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Per ogni altro credito l'apertura della procedura concordataria non determina la sospensione della prescrizione, avendo il creditore l'onere di interromperla con l'introduzione di azioni cognitive ovvero compiendo atti stragiudiziali di costituzione in mora del debitore.

Il caso

Un creditore, munito peraltro di titolo prededucibile, ricorreva al Tribunale di Benevento affinché dichiarasse risolto per inadempimento del debitore un concordato preventivo omologato, avente natura liquidatoria.

Il debitore costituito eccepiva che il credito del ricorrente, così come ogni credito conconsuale, doveva ritenersi prescritto per mancato esercizio di azioni atte ad interrompere il corso della prescrizione da parte degli aventi diritto.

Quanto sopra dal momento che nel concordato liqudatorio non opera l'art. 2941, n. 6), c.c.

Secondo tale norma, la prescrizione resta sospesa tra colui i cui beni siano sottoposti, per legge o per provvedimento giudiziario, all'amministrazione altrui e colui che tale amministrazione esercita, sino a quando non sia reso ed approvato il conto.

Il Tribunale di Benevento, accogliendo l'eccezione di prescrizione proposta dal debitore, dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione del concordato, per mancanza d'interesse in capo al riccorrente.

Secondo il foro campano, una volta che il tribunale fallimentare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di sorveglianza e controllo, accerti l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti concorsuali deve provvedere a dichiarare “chiusa” (id est , eseguita) la procediura concordataria.

La questione di diritto

Il Tribunale di Benevento ha preso le mosse dall'art. 2941, n. 6), c.c.: è sospesa la prescrizione tra coloro i cui beni siano sottoposti per legge o provvedimento giudiziario all'amministrazione altrui e colui che eserciti l'amministrazione di tali beni, sino a quando non sia approvato il relativo conto.

Secondo il foro campano, l'ambito di applicazione della richiamata norma deve intendersi circoscritto alla sola relazione intercorrente fra le parti di uno stesso rapporto obbligatorio (creditore e debitore).

Nel concordato con cessione di beni, il liquidatore giudiziale non rappresenta i creditori, né lo stesso si qualifica come loro mandatario, agendo quale organo della procedura, con funzioni sostanzialmente assimilabili a quelle del curatore fallimentare (Cass., civ. sez. I, 20 aprile 2016, n. 7973).

La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 6), c.c. non è dunque applicabile al concordato preventivo liquidatorio, mancando ogni diretta correlazione fra il debitore ed i propri creditori: il liquidatore opera infatti, come detto, non “in nome e per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale” (Cass., civ. sez. I, 3 agosto 2007, n. 17060).

Vertendosi in ambito di relazione fra liquidatore giudiziale (terzo rispetto ai creditori) e debitore (proprietario dei beni oggetto d'amministrazione altrui), non è dunque applicabile, neanche in via estensiva, l'art. 2941, n. 6), c.c. (in senso conforme, Cass., civ. sez. III, 2 marzo 2004, n. 41873).

Né, tale norma, può essere applicata al concordato liquidatorio in via analogica – e ciò “a causa della tassatività delle cause di sospensione ed interruzione della prescrizione“ (così, Cass., civ. sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12754).

Il Tribunale di Benevento ha poi trattato la questione della rilevanza della disciplina speciale della sospensione della prescrizione in ambito concordatario, ex art. 168, comma 2, l. fall.

Secondo tale norma, dalla data di pubblicazione del ricorso e sino al momento in cui il decreto di omologazione non divenga definitivo, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dall'esercizio di azioni esecutive e/o cautelari nei confronti del debitore rimangono sospese, sino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Al contrario, non si verifica alcuna sospensione della prescrizione per i crediti non “consacrati” da titoli esecutivi e/o cautelari: per tali crediti gli ordinari termini prescrizionali continuano dunque a decorrere anche nella fase successiva all'apertura del concorso.

Il creditore, una volta aperta la procedura concordataria, deve così interrompere il corso della prescrizione secondo quanto previsto dall'art. 2943 c.c.

Secondo tale norma, la prescrizione è interrotta, da un lato, dalla notifica di atti con i quali il creditore inizi un giudizio cognitivo, esecutivo ovvero conservativo; dall'altro, dal compimento di atti che valgano a costituire in mora il debitore, oltreché, in caso di clausole compromissorie, dalla data di notifica degli atti introduttivi del procedimento arbitrale.

Nel caso in esame, il creditore non aveva provato di avere introdotto alcun giudizio cognitivo (non assumendo rilevanza i giudizi esecutivi e/o cautelari, stante il divieto ex art. 168, comma 1, l. fall.), né alcun procedimento arbitrale, non avendo, al contempo, dato prova del compimento di atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debitore.

Del resto, nel concordato preventivo manca una fase destinata all'accertamento giudiziale dei crediti che “cristallizzi” le singole posizioni creditorie, così come accade in ambito fallimentare con la domanda d'ammissione al passivo.

I provvedimenti del giudice delegato sono infatti volti a definire i limiti dell'esercizio del diritto di voto dei creditori ai fini dell'approvazione della procedura, non valendo quale pronunzia circa la sussistenza, nel merito, dei singoli crediti (Cass., civ. sez. I, 25 settembre 2014, n. 20298).

Da ultimo, il Tribunale di Benevento si sofferma sull'art. 2944 c.c.: la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale tale diritto sia fatto valere.

In questa prospettiva, ove anche assumesse rilevanza l'elenco dei creditori ex art. 161, comma 2, l. fall. (Trib. Piacenza, 25 novembre 1997; Trib. Sulmona, 12 aprile 2002), nel caso in esame era in ogni caso trascorso più di un decennio dal deposito di tale documento, ex art. 2945, comma 1, c.c.

Rileva, da ultimo, il foro campano come non possa del resto ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione né l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori, né l'esercizio della facoltà di contestare i crediti concorsuali da parte del debitore, ex art. 175, comma 3, l. fall. (in senso conforme, App. Bologna, 27 dicembre 2000).

Annotazioni conclusive

La condivisibile pronunzia del Tribunale di Benevento induce a ricordare come il liquidatore giudiziale del concordato con cessione di beni, al momento della predisposizione dei progetti di ripartizione delle somme disponibili, sia tenuto a verificare l'eventuale intervenuta prescrizione dei crediti concorsuali.

Il liquidatore dovrà così escludere dal riparto i crediti per i quali sia intervenuta la prescrizione, con relativo “accrescimento” in capo ai creditori più diligenti; da ciò, ulteriormente conseguendo che qualora tutti i crediti siano andati prescritti, la procedura dovrà essere dichiarata eseguita dal tribunale, con liberazione del debitore da ogni obbligazione sorta anteriormente all'apertura del concorso.

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