Responsabilità della compagnia aerea e applicabilità della Convenzione di Montreal
18 Febbraio 2019
IL CASO Due coniugi, che avevano acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” avente ad oggetto un soggiorno nell'isola Mauritius comprensivo di trasferimento in aereo da Milano, convengono in giudizio l'agenzia viaggi e la compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non cagionati dalla perdita del bagaglio.
OMESSO ESAME DI FATTO DECISIVO La Compagnia lamenta come la Corte territoriale abbia omesso di considerare una circostanza oggettivamente rilevante per l'individuazione della responsabilità, e che tale circostanza era tempestivamente dedotta: il bagaglio era stato prima affidato dai danneggiati ad altro vettore che si era occupato del trasferimento degli stessi dall'aeroporto di Bari a quello di Milano Malpensa e che lo smarrimento dello stesso era avvenuto nella prima tratta di viaggio, e non in quella seguita dalla compagnia ricorrente. La Cassazione ritiene fondato tale motivo di ricorso e dichiara che risultano rispettati tutti i requisiti stabiliti dalle Sezioni Unite per la sussistenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass. civ., Sez. Un., n. 8053/2014).
JURA NOVIT CURIA Con il quarto motivo di ricorso la compagnia aerea mauriziana denuncia violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per non avere la Corte di merito contenuto la responsabilità del vettore entro il limite di valore stabilito dall'articolo citato. La Corte territoriale aveva anzi dichiarato che i valori previsti dall'art. 22 erano stati ampliati dalla successiva Convenzione di Montreal e che la compagnia aerea non aveva provato di non aver aderito a tale convenzione. La cassazione accoglie anche questa doglianza chiarendo che, in base al principio jura novit curia spetta al giudice accertare d'ufficio esistenza e contenuto della norma di diritto internazionale pattizio. E nel caso di specie la Repubblica di Mauritius, pur avendo firmato la Convenzione, non l'aveva mai ratificata. La Corte precisa poi che, per espressa previsione del Reg. CE n. 2027/97 come modificato dal Regolamento n. 889/2002, la Convezione si applica solo ai vettori aerei comunitari, a nulla rilevando che il volo sia partito dall'Italia.
La Cassazione dunque cassa con rinvio la sentenza impugnata.
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