In vigore la legge di conversione del decreto Semplificazioni: costituzione delle società più veloce ed Ires del Terzo Settore

La Redazione
18 Febbraio 2019

È entrata in vigore lo scorso 13 febbraio, un giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 36, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

È entrata in vigore lo scorso 13 febbraio, un giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 36, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Costituzione delle società. Tra le misure, viene modificato il Codice Civile, in tema di costituzione delle società per azioni: in particolare, il nuovo art. 2330, comma 1, c.c., prevede che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni, e non più entro venti giorni com'è stato finora, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. La nuova disposizione è, altresì, valida per le s.r.l., in virtù del richiamo all'art. 2330 operato dall'art. 2463 c.c.

Start up innovative. Viene modificato anche l'art. 25 d.lgs. n. 179/2012 in tema di start up innovative: abrogato il comma 14, e modificato il comma 15, che prevede l'obbligo per il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e di depositare tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva – ed è questa la novità – “l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi”. Viene aggiunto, infine, un nuovo comma 17-bis, ai sensi del quale “la start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".

PMI innovative. Modifiche anche all'art. 4 d.l. n. 3/2015, conv. in l. n. 33/2015: viene replicata anche per le PMI la deroga di cui supra per le start up innovative, mentre il nuovo comma 6-bis prevede che “la PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2”.

Ires Terzo Settore. Come preannunciato, viene reintrodotta l'aliquota Ires al 12% per gli enti del Terzo Settore, cancellando di fatto la norma della Legge di Bilancio che aveva ripristinato l'aliquota ordinaria del 24%.

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