La conversione del Decreto Semplificazioni normativizza blockchain e smart contractFonte: L. 11 febbraio 2019 n. 12
18 Febbraio 2019
La legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. n. 135/2018) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio (su cui si veda la news, in questo portale), introduce anche una definizione normativa della blockchain. La definizione di blockchain. Ai sensi dell'art. 8-ter, rubricato appunto “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”, per tecnologie basate su registri distribuiti si intendono “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”. La definizione di smart contract. Il successivo comma 2 definisce come “smart contract” un “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Si prevede, quindi, che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso della blockchain produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'art. 41 Reg. (UE) n. 910/2014. |