Per le imposte correlate al servizio non rileva la data di stipula dell'atto da trascrivere

La Redazione
18 Febbraio 2019

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4571/2019, ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. Le modifiche normative hanno efficacia a prescindere dalla data in cui la stipulazione è avvenuta, rilevando unicamente il momento dell'esecuzione delle formalità.Tale principio (della irrilevanza della data di stipula dell'atto da trascrivere) vale solo per le imposte ipotecarie e catastali e non per l'imposta di bollo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4571/2019, ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

Il Notaio contributente lamentava l'emissione da parte dell'Amministrazione finanziaria di una serie di avvisi di liquidazione per il recupero dei maggiori importi dovuti a titolo di imposta ipotecaria e di bollo.

Il contribuente, per sostenere la propria tesi, dichiarava di aver rogato gli atti in epoca antecedente al primo febbraio 2005, data di entrata in vigore del D.L. n. 7/2005; dunque, a suo avviso, gli aumenti previsti da detto decreto non potevano trovare applicazione agli atti notarili stipulati in epoca antecedente alla entrata in vigore della normativa.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso.

La Commissione regionale rigettava il gravame dell'Ufficio sostenendo che le imposte applicabili sono quelle vigenti alla data dell'atto impositivo.

L'Amministrazione finanziaria porta la questione davanti ai Supremi giudici, lamentando un erronea interpretazione dell'art. 7 del D.L. n. 7/2005 - quest'ultimo disciplina non solo le formalità di registrazione, per le quali rileva la data di formazione degli atti pubblici, ma anche le formalità di trascrizione o iscrizione, per le quali si applicano le aliquote vigenti all'epoca della presentazione all'Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte per prima cosa nella sua analisi evidenzia due orientamenti contrapposti:

I° orientamento II° orientamento

Distinzione a seconda che le imposte siano "connesse" alla formazione dell'atto o all'adempimento delle relative formalità. Dunque se si tratta di imposte ipotecarie e catatstali connesse alle formalità occorrerà fare riferimento alla data di formazione dell'atto; qualora invece si tratti di atti traslativi si può supporre che valgono le stesse regole previste per l'applicazione dell'imposta di registro (si considererà la data della formazione dell'atto e non della presentazione).

In questo secondo orientamento, invece, la Corte evidenzia che l'art. 7 quando menziona le formalità eseguite, potrebbe riferirsi ai tributi che siano in correlazione diretta con il servizio reso e quindi aventi natura di tasse, quest'ultime intese come "prestazioni pecuniarie coattive".

La Corte sposa questo secondo orientamento (correlazione tra servizio e imposta), difatti chiarisce che la trascrizione è la formalità che permette di pubblicizzare un atto che trasferisce o costituisce diritti reali di godimento su un bene immobile.

Dunque il principio secondo cui l'imposta di registro è soggetta alla normativa dell'epoca della formazione e registrazione dell'atto non si estende anche alle trascrizioni - ciò che rileva è il fatto che si tratta di tributi in stretta relazione con l'esecuzione delle formalità di trascrizione e non con la stipulazione dell'atto.

Pertanto, i Giudici concludono affermando che le modifiche normative hanno efficacia a prescindere dalla data in cui la stipulazione stessa è avvenuta, rilevando unicamente il momento dell'esecuzione delle formalità.

Perciò a prescindere dalla stipula dell'atto e dell'invio in adempimento unico, l'innalzamento della misura dei tributi dovuti in ragione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione decorrerà dall'esecuzione delle stesse.

Inoltre i Giudici in conclusione hanno affermato che il principio della irrilevanza della data di stipula dell'atto da trascrivere vale solo per le imposte ipotecarie e catastali e non per l'imposta di bollo. L'imposta di bollo per gli atti da registrare è dovuta sin dalla formazione dell'atto.

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