La nullità del contratto di locazione non legittima la restituzione dei canoni pagati

Redazione scientifica
18 Febbraio 2019

Quando l'immobile non è idoneo all'uso, la parte non può pretendere la restituzione di quanto già versato a titolo di corrispettivo per tale godimento; potrebbe, invece, chiedere la risoluzione del contratto o la diminuzione del canone.

Tizia (locatrice) aveva notificato a Caia (conduttrice) atto di intimazione di sfratto per morosità. Costituendosi in giudizio, la conduttrice eccepiva che, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, aveva riscontrato una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo all'interno dell'appartamento locatole, non a norma di legge. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione inter partes; in particolare, i giudici avevano rigettato la domanda riconvenzionale di nullità del contratto e di restituzione dei canoni pagati proposta dalla conduttrice.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, il petitum, che contraddistingue l'azione (di nullità) promossa in primo grado in via riconvenzionale dall'allora appellante, non poteva trovare accoglimento in ragione della già avvenuta esecuzione delle contrapposte e reciproche prestazioni delle parti. Inoltre, anche ammesso che vi fosse stata l'asserita violazione da parte della locatrice degli obblighi previsti dall'art. 1575 c.c., la conduttrice avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto o la diminuzione del canone pattuito. Ad ogni modo, qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, la parte che ha usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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