Difesa d'ufficio: quand'è che paga lo Stato?

Redazione scientifica
18 Febbraio 2019

Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice.

Il caso. Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza sfavorevole del tribunale di Reggio Calabria sull'opposizione contro il decreto di rigetto della liquidazione del relativo compenso per l'attività professionale espletata. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 116 e 82 d.P.R. n. 115/2002 dolendosi del diniego del compenso per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio, rilevando di aver esperito un serio tentativo di recupero del credito nei confronti della propria assistita mettendo in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto a conclusione dell'espletamento del mandato.

Difesa d'ufficio. Il Collegio ricorda sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità alla luce del quale, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice (cfr. Cass. civ., n. 30484/2017). Al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, poi, il meccanismo di cui all'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 non postula la non abbienza né presume la sua insolvibilità.

Il diritto al compenso da parte dello Stato. Nel caso di specie, dunque, osservano i Giudici, l'avvocato, avendo dato atto dell'inutile tentativo di recupero del credito professionale (avendo esperito il processo monitorio e intimato l'atto di precetto), ha maturato il diritto al compenso da parte dello Stato.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso magistrato.

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