Configurabilità delle fattispecie di molestie e ritorsioni

Sabrina Apa
18 Febbraio 2019

Con riferimento alla fattispecie delle molestie di cui all'art. 2, comma 3,d.lgs. n. 215 del 2003, il Collegio rileva che il legislatore accosta ed equipara alle ipotesi di discriminazione diretta ed indiretta previste al comma primo, “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo"...

Con riferimento alla fattispecie delle molestie di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 215 del 2003, il Collegio rileva che il legislatore accosta ed equipara alle ipotesi di discriminazione diretta ed indiretta previste al comma primo, "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo".

Per quanto concerne la fattispecie della “ritorsione”, l'art. 4-bis, d.lgs. n. 215 del 2003, prevede che “la tutela giurisdizionale di cui all'art. 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.