Mancanza della formula sulla copia notificata del titolo esecutivo: l'opposizione agli atti esecutivi sana?
19 Febbraio 2019
Il caso. Una società immobiliare, allegando il rogito notarile, intimava con atto di precetto il pagamento dell'importo dovuto quale residuo prezzo di una compravendita immobiliare stipulata con atto pubblico. Il debitore esecutato proponeva opposizione al precetto lamentando la nullità della copia conforme del titolo esecutivo notificato unitamente all'atto di precetto in quanto carente della formula esecutiva. Il tribunale adito accoglieva l'opposizione. La decisione veniva, poi, riformata dalla Corte d'appello, secondo la quale la carenza della formula esecutiva doveva ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, ritenuta un'attività dimostrativa del raggiungimento dello scopo.
Il soccombente ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione.
Omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo notificato. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la questione se l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo ne determina l'inesistenza ovvero dia luogo ad una mera irregolarità formale. Secondo i Giudici, la mancata apposizione della formula esecutiva attiene alla regolarità formale del titolo esecutivo e, circoscrivendo ulteriormente la questione, il quesito al quale hanno ritenuto opportuno rispondere è se la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore al quale sia stata notificata una copia del titolo esecutivo sprovvisto della formula ex art. 475 c.p.c. determini la sanatoria del vizio per asserito raggiungimento dello scopo.
La conoscenza del titolo esecutivo non basta a sanare il vizio. Per rispondere a tale domanda, la Corte ha ripercorso gli orientamenti relativi alla funzione della formula esecutiva che, secondo le statuizioni fornite nel corso degli anni, è quella di verificare l'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualità di titolo esecutivo, l'esigibilità del diritto e l'individuazione della parte che ha diritto a utilizzarlo. Deve, pertanto, escludersi che la funzione della spedizione del titolo in forma esecutiva serva semplicemente a consentire all'intimato di non avere piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Anzi, detta funzione sembra del tutto estranea alla spedizione in forma esecutiva, spettando semmai all'atto di precetto assolvere a tale scopo. Di conseguenza, la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non basta a sanare il vizio dell'omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell'adempimento imposto dall'art. 475 c.p.c..
Principio di diritto. Per tali ragioni, a parere dei Supremi Giudici, «l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciato al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato». |