L’amministratore revocato non conserva poteri gestori

La Redazione
19 Febbraio 2019

Sono illegittimi gli atti di gestione compiuti dall'amministratore revocato, ancorchè ex lege, per effetto dell'adozione della deliberazione autorizzativa di un'azione di responsabilità nei suoi confronti: la revoca dell'amministratore importa un'ipotesi di cessazione dell'organo gestorio.

Sono illegittimi gli atti di gestione compiuti dall'amministratore revocato, ancorchè ex lege, per effetto dell'adozione della deliberazione autorizzativa di un'azione di responsabilità nei suoi confronti: la revoca dell'amministratore importa un'ipotesi di cessazione dell'organo gestorio.

L'amministratore decaduto o revocato non conserva i poteri gestori, in un regime di prorogatio: ai sensi dell'art. 2386, ultimo comma, c.c. a seguito della revoca di un amministratore il potere di amministrare – limitato alla sola ordinaria amministrazione – passa al collegio sindacale, che dovrà convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

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