L’amministratore è responsabile per la mancata dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico condominiale?

Nicola Frivoli
19 Febbraio 2019

In un condominio la “messa a terra” (adeguamento alla legge 46/90) per l'impianto elettrico condominiale è stata effettuata nel 1994 ma non esiste la dichiarazione di conformità. L'amministratore sostiene che l'impianto, avendo superato le verifiche periodiche previste per legge, sia perfettamente in regola, ciò esonera l'amministratore da responsabilità?

In un condominio la “messa a terra” (adeguamento alla legge 46/90) per l'impianto elettrico condominiale è stata effettuata nel 1994 ma non esiste la dichiarazione di conformità. L'amministratore sostiene che l'impianto, avendo superato le verifiche periodiche previste per legge, sia perfettamente in regola, ciò esonera l'amministratore da responsabilità?

In tema di impianto elettrico condominiale lo stesso è soggetto alle norme di sicurezza previste dal d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 che, nel descrivere il proprio àmbito di applicazione per gli impianti posti al servizio di qualsiasi tipo di edificio, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso e dalla sua collocazione (all'interno degli stessi o delle relative pertinenze), ha specificato che la messa in sicurezza interessa l'impianto dal punto di consegna della fornitura.

Nel condominio, il compito di garantire la sicurezza delle componenti elettriche dell'impianto che fornisce l'illuminazione alle parti comuni dello stabile, grava sull'amministratore il quale, attraverso l'impiego di personale specializzato deve porre in atto - con cadenza periodica - tutti gli adempimenti necessari per mantenere gli impianti in grado di funzionare in piena efficienza (art. 1130 n.4 c.c.).

L'impianto elettrico di un edificio è costituito da più elementi che nella loro funzionalità rappresentano un'entità unica.

In questo ambito assume speciale rilevanza l'impianto unico di messa a terra condominiale (introdotto obbligatoriamente con la l. n. 46/1990, che ha avuto un destino segnato da reiterate proroghe dei termini, fino alla sua definitiva abrogazione con il d.m. n. 37/2008) al quale devono essere collegati gli impianti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

La finalità della messa a terra è quella di disperdere nel terreno sottostante l'edificio il flusso di corrente che potrebbe provocare anche la folgorazione del soggetto che si venisse a trovare in contatto con una massa metallica accidentalmente in tensione. L'impianto, sempre eseguito a regola d'arte, prima di essere messo in esercizio deve essere sottoposto a verifica da parte dell'installatore, che ne rilascia certificato di conformità da inviare, a cura del datore di lavoro (che per il condominio è l'amministratore), alle autorità territorialmente competenti. Il tutto come previsto nel d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

L'impianto elettrico deve, da un lato, essere adeguato alle norme vigenti in materia di sicurezza e, dall'altro, essere tenuto sotto costante verifica in tutte le sue componenti tramite controlli periodici ordinari e straordinari

Nonostante l'impianto elettrico di messa a terra abbia superato le verifiche periodiche previste per legge, non esonera l'amministratore dalle proprie responsabilità poiché lo stesso è tenuto ad ottenere una dichiarazione di rispondenza, previo espletamento di lavori di adeguamento che devono essere eseguiti da imprese abilitate ed iscritte in specifici registri tenuti dalle camera di commercio e devono essere eseguite sulla scorta di un progetto realizzato ad un tecnico competente. Tali lavori devono essere considerati alla stregua di interventi conservativi delle parti comuni sicché la spesa per la loro realizzazione dev'essere sostenuta da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, restando salva l'ipotesi di condominio parziale, rispetto alla quale sarebbero chiamati a contribuire solamente i proprietari dell'impianto (art. 1123, comm1 1 e 3 c.c.).

In tal caso il sesto comma dell'art. 7 d.m. n. 37/08 prevede che qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile “tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.

L'ottenimento di una dichiarazione di rispondenza in un momento successivo non estingue l'illecito e la sanzione.

Il condominio deve provvedere ad ottenere le certificazioni degli impianti di cui al d.m. n. 37/08, in quanto obbligatorie per legge e necessarie anche per la corretta tenuta dell'anagrafe condominiale (art. 1130 n.6 c.c.).

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