Disciplinare avvocati: non impugnabile l'avviso di avvio del procedimento
20 Febbraio 2019
Il caso. Il CNF rigettava il ricorso al Consiglio nazionale Forense proposto da un avvocato avverso l'avviso di avvio di procedimento disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina. Il CNF dichiarava inammissibile il ricorso.
Contro tale decisione l'avvocato soccombente ha proposto ricorso per cassazione con il quale contesta la valenza attribuita all'atto di apertura del procedimento disciplinare a carico di avvocato. Parte ricorrente sostiene che tale atto sia da configurare come «vera e propria decisione in quanto tale ammissibilmente impugnabile e ricorribile».
Non impugnabilità dell'atto di apertura del procedimento disciplinare a carico di avvocato. A parere del Collegio, invece, tale assunto contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale «l'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l'atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l'avvio con l'indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense; né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell'art. 111 Cost., poiché l'immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell'ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all'art. 97 Cost.» (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 22 novembre 2011, n. 28335).
Peraltro, aggiungono i Giudici, l'atto di avvio del procedimento disciplinare a carico di un avvocato non risulta impugnabile neppure innanzi al giudice amministrativo (si veda Cass. civ., n. 16884/2013).
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |